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Art. 34 c.d.c.: accertamento della vessatorietà


L’art. 34 c.d.c. contiene i criteri per la determinazione della le vessatorietà delle clausole.
Si elencano indici positivi di valutazione delle clausole negoziali, formulazioni negative volte a circoscrivere il sindacato giudiziale e circostanze che escludono il carattere abusivo.
L’art. 34(1) c.d.c. richiede per il giudizio di vessatorietà l’esame di elementi contenuti nel contratto e di circostanze esterne esistenti al momento della stipulazione del contratto, con riguardo anche alle clausole di un altro contratto collegato o da cui il medesimo contratto dipenda.
La norma fornisce, dunque, due parametri: l’interpretazione complessiva del contratto della valutazione di clausole di contratti collegati o dipendenti.
Quanto al primo aspetto, il sospetto di vessatorietà deve essere vagliato alla luce del più ampio assetto predisposto dalle parti, per verificare se la sperequazione che essa determina (o che si presume sussistente) non sia compensata o comunque annullata da altra previsione a vantaggio del consumatore e che riporta in equilibrio l’asse negoziale.
La seconda dimensione di accertamento amplia la cognizione del giudice sino alla valutazione della complessa operazione economica avuta presente dalle parti.
L’art. 34(2) c.d.c. prevede due criteri “in negativo”, ovvero i parametri cui l’interprete non dovrà fare riferimento nel valutare la vessatorietà di una clausola, purché gli stessi siano determinati in modo chiaro e comprensibile.
La norma esprime l’irrilevanza, ai fini del giudizio di vessatorietà, di un controllo di congruità dello scambio, in ossequio alla libertà delle parti di determinare in via autonoma le prestazioni: la vessatorietà di una clausola negoziale non può fondarsi in via esclusiva sulla inadeguatezza economica del sinallagma, quanto sulla distribuzione diseguale di posizioni giuridiche tra le parti.
È dunque rilevante il solo squilibrio normativo i cui termini di comparazione sono le posizioni giuridiche delle parti dedotte in contratto e non lo squilibrio meramente economico.
La norma sottrae al sindacato giudiziale di vessatorietà le clausole relative alla determinazione dell’oggetto del contratto e all’adeguatezza del corrispettivo, purché siano formulate in modo chiaro e comprensibile.
L’ambiguità e l’assenza di chiarezza legittimano, in applicazione del principio di buona fede, un ampliamento del potere conoscitivo dell’interprete alla congruità economica del contratto.
La norma è quindi espressione di quell’obbligo di trasparenza nella redazione delle clausole contrattuali e nella loro prospettazione al consumatore sancito in via generale dal successivo art. 35 c.d.c.
L’art. 34(3) c.d.c. esclude la vessatorietà delle clausole contrattuali riproduttive di disposizioni di legge o attuative di convenzioni internazionali, in quanto gli assetti negoziali che derivano dall’applicazione e riproduzione di tali disposizioni sono da considerarsi equilibrati che non possono contenere forme di vessatorietà.
Ai sensi dell’art. 34(4) c.d.c. sono escluse dal giudizio di vessatorietà le pattuizioni “oggetto di specifica trattativa individuale”, espressione dell’autonomia privata delle parti ed applicazione del principio di auto responsabilità, sempre che la trattativa presenti i requisiti della individualità e dell’effettività.
Occorre dunque soffermarsi suddetti requisiti, questione rilevante anche ai fini probatori.
Requisito fondamentale è l’effettività della trattativa, che impone un’indagine sul carattere sostanziale della negoziazione.
Al consumatore deve essere attribuito un effettivo (e non meramente formale) potere di incidere in concreto sul contenuto del contratto: occorre un’attività concorrente delle parti diretta a convenire il contenuto del contratto.
La prescrizione legislativa in termini di individualità e, dunque, la necessità che il consumatore partecipi personalmente alla contrattazione, ha posto agli interpreti il problema della necessità di una trattativa individuale per ogni clausola contrattuale, ovvero, della sufficienza di una valutazione globale del contratto dalla quale risulti che lo stesso sia stato negoziato tra le parti.
Deve tuttavia ritenersi che oggetto della valutazione giudiziale in questo contesto non sia il contratto nel suo complesso, ma la singola clausola: la diversa lettura finirebbe per svuotare di significato il requisito della trattativa individuale, legittimando condotte abusive del professionista.
Tale ricostruzione ha rilevanti effetti pratici soprattutto a livello probatorio: la prova dell’avvenuta negoziazione deve infatti riferirsi alle clausole in modo specifico, non essendo sufficiente la prova di una negoziazione complessiva del contratto.
Individuata in questi termini la trattativa rilevante ai fini dell’art. 34 c.d.c., assume importante rilievo pratico il profilo dell’onere probatorio.
L’art. 34(5) c.d.c. pone a carico del professionista l’onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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