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Artt. da 136 a 141 c.d.c.: associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia


Gli artt. da 136 a 138 c.d.c. regolano la composizione e i compiti attribuiti al Consiglio Nazionale di Consumatori e degli Utenti, nonché i requisiti oggettivi e soggettivi che le associazioni nate con lo scopo di tutelare i consumatori e gli utenti debbono avere per potere essere iscritte nell’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale.
Tale qualifica fa si che a dette associazioni sia riconosciuta la legittimazione ad agire.
Oltre ad agire in via inibitoria, quindi per far cessare o per evitare che sia reiterata una condotta lesiva dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, possono rivolgersi al giudice chiedendo di adottare misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate.
Infine, le associazioni possono chiedere al giudice che sia ordinata la pubblicazione del provvedimento giudiziario reso, quando ciò possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate.
È importante soffermarsi sulla previsione dell’art. 1407 c.d.c.: la norma dispone che con la sentenza con cui si definisce il giudizio, il giudice, anche d’ufficio, può disporre che in caso di inadempimento della sentenza, sia pagata una somma di denaro (siamo innanzi ad una misura coercitiva indiretta).
Si noti, inoltre, come la disciplina offra particolare spazio agli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi al processo.
I soggetti indicati all’art. 139 c.d.c. hanno la facoltà di avviare, in alternativa al processo, e senza che comunque siano privati del diritto di adire il giudice competente, una procedura di conciliazione innanzi alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente, oppure davanti ad uno degli altri organismi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo iscritti in uno specifico Registro.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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