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Artt. da 64 a 67 c.d.c.: il diritto di recesso


Il diritto di recesso, assieme agli obblighi informativi prescritti sia nel caso dei contratti “porta a porta” che nel caso dei contratti a distanza, rappresenta un rimedio efficiente per consentire al consumatore di eliminare gli effetti vincolanti di un contratto che, proprio in ragione della distanza tra le parti, potrebbe risultare non gradito o, comunque, difforme da quelle che erano le aspettative originarie.
La norma ha parificato il termine per il recesso della disciplina dei contratti porta a porta e dei contratti a distanza, a 10 giorni, seppur computando in maniera diversa decorrenza iniziale.
L’art. 641 c.d.c. stabilisce l’irrilevanza dei motivi per cui il consumatore può esercitare il diritto di recesso e vieta ogni penalità a suo carico per l’esercizio di tale diritto.
L’art. 642 c.d.c. concerne gli oneri formali che il consumatore deve osservare per esercitare il recesso: nel termine di 10 giorni dovrà inviare una comunicazione scritta al professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L’inosservanza delle formalità indicate nell’art. 64 c.cons. determina l’inefficacia del recesso.
L’art. 643 c.d.c. prevede la possibilità per il consumatore di recedere direttamente restituendo la merce al professionista entro il termine previsto, quando ciò sia stabilito nell’offerta o nelle altre informazioni preliminari.
Come accennato, il legislatore ha individuato all’art. 65 c.d.c. momenti diversi di decorrenza per l’esercizio del diritto di recesso:
per le forniture di beni nei contratti porta a porta, nell’ipotesi in cui il professionista abbia mostrato o illustrato al consumatore il prodotto oggetto del contratto, il termine decorre dalla sottoscrizione della nota d’ordine.
Il termine decorre, invece, dal ricevimento della merce, se il professionista non abbia preventivamente mostrato il bene, o ne abbia mostrato uno diverso.
Il momento iniziale coincide con la sottoscrizione della nota d’ordine se i contratti hanno ad oggetto la prestazione di servizi;
nel caso di contratti a distanza si deve distinguere se l’oggetto è rappresentato da un bene o da un servizio.
Nel primo caso, il termine decorre dalla data del ricevimento; nel secondo, dalla conclusione del contratto.
Ove non siano adempiuti gli obblighi di informativa sul diritto di recesso, per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali il termine per il recesso si prolunga sino 60 giorni, per i contratti a distanza sino a 90 giorni.
Dubbia è la qualificazione del diritto di recesso.
Per alcuni il rimedio si colloca fra le tecniche procedimentali di conclusione del contratto in funzione di protezione del consumatore, il che renderebbe instabile l’accordo sino al termine fissato per il possibile recesso.
Per altri un il legislatore del Codice del consumo ha configurato il diritto di recesso come una fattispecie che spiega efficacia ex nunc e che incide su un contratto già perfezionato ed efficace.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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