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Differenza tra procura e mandato nelle forme di rappresentanza


Tra le fonti della rappresentanza volontaria assume un ruolo primario il contratto di mandato, con il quale una parte (mandatario) assume l’obbligo di compiere atti giuridici per conto dell’altra (mandante).
Di grande rilievo è la distinzione tra mandato con rappresentanza e mandato senza rappresentanza.
Nel primo si ha l’obbligo di agire in nome del mandante e gli effetti del negozio si producono tra mandante stesso e terzo contraente con tutti i connotati tipici dell’istituto della rappresentanza.
Il secondo realizza un’agire per conto del mandante, ma senza spendita del suo nome e, pertanto, gli effetti del negozio si producono tra mandatario e terzo contraente; occorre un ulteriore negozio per poter far conseguire effetti al favore del mandante.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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