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Efficacia della simulazione nel negozio nei confronti dei terzi


L’art. 1415(2) c.c. dispone che i terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti quando essa pregiudica i loro diritti.
Sono terzi rispetto alla simulazione coloro che non hanno partecipato all’accordo simulatorio.
In tutti i casi in cui il terzo è pregiudicato dall’esistenza del negozio simulato, può agire in giudizio per ottenere una pronunzia giudiziale di inefficacia dell’atto e, una volta trascritta la domanda, potrà opporre tale accertamento a tutti coloro che acquistano il bene dal titolare apparente, dopo la trascrizione.
Più complessa appare la disposizione contenuta nell’art. 1415() c.c. e nell’art. 1416 c.c.
L’uno prevede che le parti contraenti, i loro aventi causa ed i creditori del simulato alienante non possono opporre la simulazione ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente;  l’altro che i contraenti non possono opporre la simulazione ai creditori del titolare apparente che, in buona fede, hanno compiuto atti di esecuzione sul bene.
La nozione di buona fede è ricostruita nella più recente giurisprudenza quale ignoranza dell’accordo simulatorio; spetta dunque a chi intenda opporre la simulazione provare la malafede del terzo.
Alcuno spiega tale disciplina ricorrendo al concetto di apparenza: il conflitto tra volontà dichiarata delle parti e volontà effettiva pone un problema di protezione dei terzi che, in buona fede, hanno fatto affidamento su ciò che obiettivamente è stato compiuto.
Altri, invece, precisa che il contratto simulato, essendo valido, anche se inefficace fra le parti, costituisce un rilevante presupposto dell’acquisto del terzo, di fronte al quale, insomma, non vi sarebbe un diritto apparente ma un contratto (quello simulato) strutturalmente perfetto (anche se non voluto dalle parti) e tale quindi da imporsi a chi acquista in buona fede.
Al di là delle diverse teorie, la ratio della disciplina sta nel fatto che le parti non possono che sopportare l’onere della condotta che risulta oggettivamente all’esterno.
Per quanto concerne i creditori, l’art. 1416(2) c.c. prevede un’ulteriore forma di tutela: i creditori del simulato alienante, nel conflitto con i creditori non privilegiati del simulato acquirente, sono preferiti purché il loro credito sia anteriore alla simulazione.
Anche in tal caso la legge vuole evitare un pregiudizio a terzi che sarebbero danneggiati dall’esistenza del contratto simulato.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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