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Forza di legge e “contratto giusto”


La stabilità del contratto, come principio connaturale al potenziamento del libero scambio, penetra nel Code Civil ove esiste già un germe della sua dissoluzione: l’art. 6 subordina all’ordine pubblico e al buon costume la libertà contrattuale ed introduce un controllo di validità delimitato, non dalla morale o dalla conoscenza, ma dai principi giuridici che inducono a ripensare, nella seconda metà dell’800 in particolare, la natura e il fondamento dell’atto di autonomia.
Scarse sono tuttavia le modifiche in Italia sino all’ultimo decennio.
Negli anni ’60 e ’70 domina “un’ideologia forte che pone al centro della Costituzione economica l’intervento pubblico nell’economia, attribuendo alla volontà politica il compito della stessa definizione dello sviluppo economico”, e solo negli anni ’80 mutano radicalmente le modalità di intervento e lo stesso sistema delle fonti, in virtù, in particolare, dell’Atto Unico Europeo del 1986 .
Nessuna norma sino agli anni ’90 innova la contrattazione di massa e la concorrenza tra imprese.
Negli anni successivi gli interventi sono frequenti: i contratti dei consumatori ricevono un attenzione specifica, la disciplina dei contratti usurari e dei rapporti fra imprese è profondamente innovata.
La “forza di legge” del contratto non può non risentire di queste novità radicali: tratto comune è la descrizione dell’impugnativa con ricorso a clausole generali (buona fede, abuso di dipendenza economica) che criteri di valutazione che attribuiscono all’interprete un ampio margine non solo nella identificazione della regola, ma nella selezione degli interessi e nella scelta della prevalenza di una o un’altra opzione di valore.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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