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Gli effetti della simulazione fra le parti nel negozio


In caso di simulazione assoluta il negozio non produce effetti tra le parti.
Se una di esse intende avvalersi del negozio simulato, la controparte può agire in giudizio per far valere la simulazione e la conseguente inefficacia del negozio.
L’accoglimento di tale domanda richiede, naturalmente, la prova dell’accordo simulatorio.
Qualora invece si tratti di simulazione relativa o di interposizione fittizia di persona, il contratto dissimulato produrrà effetto fra le parti purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.
L’ordinamento non potrebbe, infatti, riconoscere efficacia, neppure limitata alle parti, ad un atto di autonomia illecito o privo degli elementi necessari alla produzione di effetti.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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