Skip to content

I procedimenti di conclusione del contratto


L’art. 1372 c.c. sottolinea una caratteristica essenziale del contratto, la sua vincolatività: una volta concluso il contratto, il fatto oggetto del medesimo diviene vincolante per le parti contraenti.
L’art. 1321 c.c. definisce il contratto come “l’accordo di due o più parti per costituire, modificare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” e l’art. 1325 c.c. precisa quali sono i requisiti essenziali: l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto, la forma quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
Quanto alla disciplina della formazione del contratto occorre porre a raffronto quattro fonti: il codice civile italiano agli artt. 1326 ss., la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili, i Principi Unidroit, i Principi di diritto europeo dei contratti PECL (Principi Lando).
Nel disciplinare la formazione del contratto si pongono due ordini di problemi:
- fissare i procedimenti attraverso i quali il contratto giunge a perfezione;
- precisare il tempo e il luogo in cui questo è da ritenersi concluso.
Il codice del 1942 dedica al tema un’intera sezione del Capo II, del Titolo II, del Libro IV, e la prima considerazione è la varietà di congegni.
L’art. 1326 c.c. fa riferimento allo scambio proposta/accettazione, ma la regola non è generale: vi sono sequenze ove lo scambio proposta/accettazione non esiste e altre in cui tale sequenza non è sufficiente.


Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.