Skip to content

L’art. 13622 c.c.: comportamento complessivo delle parti


Si è individuato in dottrina un “duplice criterio di valutazione” del comportamento complessivo delle parti: il segmento anteriore alla conclusione del contratto, richiede un criterio prospettico, volto al futuro; il segmento posteriore alla conclusione del contratto esige un criterio retrospettivo (alla libertà di concludere o non concludere è subentrata la necessità giuridica di eseguire).
L’intenzione comune assume uno schietto carattere interpretativo: “il comune modo di comportarsi è un comune modo di intendere l’accordo”.
Occorre distinguere tre ipotesi:
- se il contratto necessita di una forma ad substantiam, i comportamenti comuni “non possono allargare o integrare il contenuto del contratto”, ma di essi si dovrà tenere conto per l’interpretazione;
- se l’atto di autonomia non è soggetto a un formalismo legale o volontario “dal comportamento complessivo sono ricavabili, non soltanto comuni intenzioni delle parti, ma pure accordi, che integrino o modifichino il contratto”;
- se il contratto è concluso senza l’uso di parole manca un senso letterale, ma l’art. 1362 c.c. è applicabile comunque.
Quanto al valore del comportamento complessivo, alcune volte la giurisprudenza reputa che il comportamento debba essere bilaterale, altre volte dà rilievo anche al contegno unilaterale.
Ma in verità “il comportamento delle parti è rilevante quando logicamente se ne possa inferire la volontà o l’opinione delle parti sul valore del testo” ed “ha questa attitudine il comportamento bilaterale”.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.