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L’imputabilità dell’inadempimento nella giurisprudenza italiana


Il problema se l’inadempimento debba essere imputabile è controverso in dottrina e giurisprudenza e si risolve nel quesito se il contraente leso debba provare, oltre all’inadempimento, anche la colpa.
La necessaria imputabilità è sostenuta con sicurezza da coloro che privilegiano una concezione sanzionatoria della risoluzione; chi adotta una diversa giustificazione contesta tale costruzione.
Da un lato, l’imputabilità sarebbe il punto di discrimine fra due forme di responsabilità: una descritta dall’art. 1463 c.c. che valorizza l’impossibilità sopravvenuta della prestazione; l’altra appunto che richiede, ai sensi dell’art. 1453 c.c., l’inadempimento imputabile.
Dall’altro, il fondamento del rimedio non dovrebbe essere ricercato nella colpa, ma nell’interesse del creditore o in altro presupposto oggettivo.
La giurisprudenza italiana prevalente è orientata, con alcune sfumature, per la necessaria imputabilità dell’inadempimento.
Spesso il problema della colpa si trasforma in quello dell’esistenza o meno di cause di giustificazione del debitore, cioè dell’inesigibilità della prestazione, perché è mancata la necessaria cooperazione, si è reso difficile l’adempimento, il creditore ha acconsentito o ha tollerato la condotta del debitore.
Nelle pronunzie più recenti si osserva che l’inadempimento, la risoluzione e il risarcimento sono intrinseci al rapporto obbligatorio che ha struttura complessa.
Sicché con il contratto sorge il diritto alla prestazione che contiene il diritto alla risoluzione e al risarcimento.
Ne segue che i rimedi, come già la dottrina del secolo scorso aveva chiarito, “non nascono in seguito a violazione dell’obbligo ma sorgono assieme all’obbligazione”.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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