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L’annullabilità del contratto per incapacità legale: l’amministrazione di sostegno


L’art. 14251 c.c. stabilisce che “il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrarre”.
La capacità legale di contrarre è un profilo della capacità di agire, il cui presupposto è la capacità di intendere e di volere.
Il nostro codice fissa a 18 anni l’età in cui si presume che la persona abbia acquisito quella maturità sociale necessaria per compiere gli atti giuridici.
Al pari del minore, anche l’interdetto giudiziale e legale si trovano nella condizione di incapacità legale assoluta, pertanto essi non possono validamente compiere, da soli, alcun atto di ordinaria né di straordinaria amministrazione, senza incorrere nella annullabilità dell’atto.
Nella situazione di incapacità legale, sia pure relativa, si trovano invece l’inabilitato e il minore emancipato, soggetti ritenuti dall’ordinamento non pienamente idonei a curare i propri interessi.
Essi possono porre in essere, personalmente, soltanto gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per compiere quelli di straordinaria amministrazione occorre l’assistenza del curatore e l’autorizzazione giudiziale.
Si deve sottolineare il profondo cambiamento che l’introduzione, con la l. 6/2004, dell’istituto dell’amministrazione di sostegno ha determinato nel sistema di protezione dei soggetti deboli a causa di infermità o di menomazione fisica o psichica.
Si è abbandonata la logica dell’interdizione e dell’inabilitazione incentrata sull’automatica equiparazione del malato di mente al totale o parziale incapace di intendere e di volere, logica che comporta l’eliminazione o la riduzione della capacità d’agire in misura predeterminata dalla legge.
Il principio cardine dell’amministrazione di sostegno consiste nel “tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana”.
Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione dell’oggetto dell’incarico, degli atti che l’amministratore ha il potere di compiere nel nome e per conto del beneficiario, nonché degli atti in relazione ai quali l’amministratore svolge solo la funzione di assistente, mentre “il beneficiario conserva la capacità d’agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno”.
La possibilità, quindi, di graduare l’intensità dell’intervento protettivo, calibrandolo sulla specifica situazione del soggetto interessato, configura un nuovo sistema del diritto dei soggetti fragili in armonia con la scelta operata dalla Costituzione di porre all’apice della gerarchia dei valori la persona umana.
Il capovolgimento del sistema del diritto di soggetti deboli porta a domandarsi se abbia senso la perdurante vigenza degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione e con essi della categoria dell’incapacità legale.
La risposta può essere fornita chiedendosi preliminarmente se il beneficiario dell’amministrazione di sostegno debba essere considerato un soggetto incapace legale come il minore, l’interdetto e l’inabilitato.
Una eventuale risposta positiva comporta l’automatica estensione al beneficiario di tutte quelle norme che hanno il proprio referente nell’incapace legale; ma questa ricostruzione contrasta con il principio ispiratore dell’amministrazione che attribuisce al giudice il potere di estendere al beneficiario singole norme dettate per l’interdetto o per l’inabilitato.
Quanto detto porta ad argomentare a favore del superamento della categoria dell’incapacità legale con una riforma radicale volta ad abrogare gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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