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La condizione di inadempimento nel contratto


La cosiddetta “condizione di inadempimento” concerne le ipotesi in cui le parti deducono in condizione sospensiva o risolutiva l’adempimento o l’inadempimento di  obbligazioni del contratto.
In dottrina ed in giurisprudenza si è discusso della liceità di tale operazione e né è emerso un quadro assai complesso: il problema “attiene alla possibilità che l’esecuzione (o l’esecuzione) del programma negoziale sia configurata come evento incidente sull’efficacia del regolamento”.
Le tesi che contestano la liceità di una siffatta operazione, negano con diversa intensità all’incertezza, l’accidentalità o il carattere estrinseco degli interessi perseguiti attraverso l’apposizione di una condizione.
Si è affermato che il dovere giuridico di adempiere esclude il requisito dell’oggettiva incertezza.
A tale obiezione si è ribadito che concepire “il comportamento debitorio come evento certo, in quanto dovuto”, confonde “la necessità giuridica (la doverosità) dall’inadempimento” e la “necessità reale (la certezza) del suo verificarsi”.
D’altra parte l’esecuzione coattiva del credito non costituisce sempre un evento certo e, in ogni caso, si colloca sul piano dei rimedi e non su quello dell’inadempimento, che anzi ne costituisce il presupposto.
Altre critiche si fondano sul requisito della accidentalità della condizione che contrasterebbe con il carattere essenziale proprio nell’adempimento.
Altre critiche insistono sul necessario requisito della estrinsecità proprio della condizione, cioè sul fatto che la condizione concerne interessi esterni rispetto a quelli selezionati attraverso lo schema tipico, mentre dedurre in condizione l’inadempimento equivarrebbe ad ottenere solo una maggiore garanzia di attuazione dell’impegno.
Si è ribattuto che l’interesse perseguito dalla condizione di inadempimento non è di ottenere la prestazione, ma di predisporre un rimedio del tutto omogeneo alla risoluzione ordinaria.
Dunque un interesse che si pone su un piano “diverso ed ulteriore” rispetto a quello interno.
In giurisprudenza le pronunce più recenti ritengono che “le parti possono, nell’ambito dell’autonomia privata, prevedere l’adempimento un inadempimento di una di esse quale evento condizionante l’efficacia del contratto sia in senso sospensivo che risolutivo”.
D’altra parte, precisa la giurisprudenza, una tale condizione non si riflette sulla validità del contratto, quale condizione meramente potestativa: l’adempimento dell’obbligazione dedotta in condizione non determina, infatti, l’attribuzione di un mero arbitrio ad una parte e, pertanto, non configura un’ipotesi di condizione meramente potestativa; con la conseguenza che il verificarsi dell’evento non costituisce un illecito contrattuale, ma il legittimo esercizio di una potestà convenzionalmente attribuita.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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