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La disciplina delle intese: l’art. 2 legge 287/90


L’art. 2 l. 287/90 vieta le intese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, falsare o restringere in maniera consistente il gioco della concorrenza nel mercato.
Tramite un’intesa alcune imprese possono agire come un unico soggetto monopolista, capace di imporre prezzi eccessivi a danno dei consumatori.
La nozione di intesa è tale da comprendere ogni forma di accordo tra imprese che abbia per oggetto o per effetto la restrizione della concorrenza.
La nozione è, perciò, molto ampia: nessun rilievo assumono la forma o la natura contrattuale dell’accordo, ben potendo costituire intesa qualsiasi incontro di volontà espresso in qualunque modo o anche meri comportamenti paralleli tacitamente concordati.
Le intese sono vietate se hanno per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza.
L’effetto anticoncorrenziale di un accordo è sufficiente a renderlo illecito, anche se tale effetto non ne costituisce la finalità principale, e, viceversa, anche un’intesa che non produce effetti anticoncorrenziali è vietata se ha tale oggetto.
Le intese possono essere verticali o orizzontali: sono verticali quando intercorrono tra soggetti della catena distributiva, mentre sono orizzontali quando intervengono tra concorrenti.
Le intese restrittive sono nulle ad ogni effetto: si tratta di una nullità assoluta (che può esser fatta valere da chiunque) e integrale (colpisce l’intero accordo), per contrasto con norme imperative.
Alcuno reputa che la rilevanza del principio della concorrenza tratto dall’art. 412 cost. consenta di affermare l’illiceità del contratto restrittivo anche al di là dei presupposti fissati dalla legge.
Tale ricostruzione suscita perplessità perché il giudizio di invalidità di un atto di autonomia sarebbe rimesso alla semplice violazione del principio di libera concorrenza come attuazione dell’utilità sociale, con una perdita totale della fattispecie contenuta nella legge interna e comunitaria che sarebbero aggirate attribuendo al giudice un potere amplissimo che mal si concilia con un giudizio che elimina radicalmente gli effetti di un accordo.
Preferibile è la tesi di una rigorosa interpretazione dell’indicazione dell’art. 2 che richiede una restrizione “consistente” del gioco della concorrenza “all’interno del mercato nazionale o di una sua parte rilevante”.

Utile è il richiamo ad una vicenda giurisprudenziale recente.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato che tutte le principali compagnie di assicurazione del ramo della responsabilità per la circolazione dei veicoli, avevano posto in essere un’intesa orizzontale (cartello) consistente nello scambio sistematico di informazioni commerciali.
Ciò aveva comportato una restrizione della concorrenza e un aumento dei prezzi assicurativi.
Da qui l’ordine alle imprese di astenersi dal continuare il contegno e la sanzione pecuniaria elevatissima.
Accertata la violazione della norma si era posto il problema della possibile tutela degli assicurati che avevano stipulato un contratto.
Sono emersi due aspetti controversi:
anzitutto la sorte dei contratti (a valle) individuali esecutivi dell’accordo illecito (a monte); si è dovuto valutare si giudizio di disvalore espresso sull’intesa vietata potesse travalicare tale fattispecie e colpire i singoli negozi a valle;
si è dovuto poi precisare la competenza giurisdizionale; il giudice di merito in base al valore o la Corte d’appello ai sensi dell’art. 33 della legge che stiamo esaminando.
Secondo la Corte di Cassazione, la legge del ’90 è rivolta alle imprese e non concerne direttamente i consumatori.
Un’altra sezione della Cassazione ha ritenuto che la legge del ’90 fissi la competenza funzionale della Corte d’appello e si rivolga ad un’ampia categoria di soggetti.
Il conflitto è stato risolto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sent. 2207/2005 secondo la quale il diritto a chiedere il risarcimento da parte di ogni danneggiato è elemento essenziale della disciplina del mercato.
La legge del ’90 non è la legge degli imprenditori soltanto, ma è la legge dei soggetti del mercato, cioè di chiunque abbia interesse formalmente rilevante alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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