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La forza di legge del contratto


La Sezione I del Capo V contiene le disposizioni generali sugli effetti del contratto e l’art. 1372 c.c. prevede due regole contrapposte e del tutto diverse.
Nella prima si afferma che il contratto ha forza di legge usando una espressione discussa ed oggetto, oggi, di una attento ripensamento; nella seconda si trova espresso il principio della relatività degli effetti dell’atto di autonomia anch’esso bisognoso di una attenta analisi critica rispetto al passato.
Muovendo dall’equiparazione fra legge e contratto, il tono solenne è giustificato dall’intenzione di attribuire all’accordo il valore e la capacità di creare un vincolo irretrattabile.
L’accordo non è di per sé idoneo a costituire, modificare o estinguere rapporti patrimoniali ma lo è solo se meritevole di tutela ed emerge, quindi, su di un piano diverso, il profilo della causa e del tipo.
Al fatto così integrato, l’ordinamento, secondo una propria valutazione, riconnette effetti impegnativi fra le parti e per i terzi direttamente interessati, e, in prospettiva diversa dall’efficacia, si profila la rilevanza del negozio nei confronti dei terzi che è conseguenza autonoma rispetto agli effetti.
Sicché per chiarire la dinamica degli effetti occorre analizzare una pluralità di valutazioni da cui emergono, come conseguenza, la vincolatività, l’efficacia, la rilevanza e l’opponibilità come giudizi in ordine a problemi diversi che esigono risposte diverse.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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