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La nozione di contratto a favore di terzo


Sia ha contratto a favore di terzo quando le parti, negoziando in nome proprio, convengono che un terzo acquisti un determinato diritto.
Il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione, la quale può essere revocata o modificata dallo stipulante finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare.
In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.
L’istituto delineato dall’art. 1411 c.c. configura uno schema generale contraddistinto dalla produzione di effetti giuridici in favore di un terzo estraneo al negozio.
L’acquisto del diritto da parte del terzo si effettua per effetto del solo accordo intervenuto fra le parti contraenti, nei confronti delle quali egli non assume alcuna obbligazione, restando esse le sole vincolate per le prestazioni convenute.
Parti del contratto sono: il promittente, ovvero il soggetto tenuto alla prestazione nei confronti del terzo beneficiario; e lo stipulante, nei confronti del quale il promittente si obbliga ad eseguire la prestazione e che deve avere interesse all’attribuzione del diritto in favore del terzo, pena l’invalidità del negozio.
Il terzo non è parte del contratto; tale soggetto assume dunque la veste di creditore di una prestazione e si limita a ricevere gli effetti di un rapporto posto in essere da altri soggetti, già validamente costituito ed operante, fatta salva naturalmente la facoltà di rifiutare il beneficio.
Il terzo non diviene parte del contratto neppure a seguito della dichiarazione di voler profittare della stipulazione in suo favore, producendo quest’ultima il solo effetto di rendere irrevocabile e immodificabile la stipulazione medesima.
La validità della stipulazione in favore del terzo presuppone, tra l’altro, che il terzo beneficiario sia determinato.
La regola dell’art. 1411 c.c. non intacca l’armonia del sistema, che impone la necessità del consenso per giustificare una perdita giuridica, ma consente che l’acquisto possa avvenire per volere altrui, fatto salvo il potere di rifiuto dell’interessato.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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