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La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta


L’art. 1463 c.c. prevede che “nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta”.
Non vi è, però, alcuna norma che esplicitamente preveda la risoluzione del contratto una volta che la prestazione contrattuale sia diventata impossibile.
Ciò, tuttavia, si ricava, dagli effetti che derivano dall’impossibilità e dalla collocazione della norma all’interno del Capo XIV dedicato alla risoluzione del contratto.
La risoluzione per impossibilità sopravvenuta si presenta come rimedio sinallagmatico, che ha la propria ratio nella interdipendenza delle prestazioni.
Il rapporto contrattuale si scioglie automaticamente: la risoluzione opera di diritto e la sentenza dell’autorità giudiziaria che la pronunci è dichiarativa e non costitutiva.
L’impossibilità della prestazione deve essere definitiva, ovvero irreversibile.
L’inesigibilità soltanto temporanea, invece, non determina lo scioglimento del rapporto contrattuale, anche se la controprestazione non potrà essere chiesta finché perdura l’impossibilità, con la conseguenza che la parte che versi nell’impossibilità di adempiere non è responsabile del risultato dell’inadempimento.
In ogni caso, l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando “il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”.
Dall’impossibilità temporanea deve essere distinta l’impossibilità parziale della prestazione che si manifesti sul piano temporale (ad esempio, la prestazione deve essere svolta nell’arco temporale di un anno, ma non può essere svolta nel secondo semestre).
Il contratto non si risolve se l’impossibilità sopravviene durante la mora del creditore, il quale non può esigere la prestazione, ma al contempo è tenuto ad eseguire la propria.
Durante la mora del debitore, invece, il creditore, non ricevendo la propria prestazione, è liberato dalla controprestazione, per cui il contratto si scioglie.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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