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Nozione e natura giuridica della cessione del contratto


Si tratta del contratto (artt. da 1406 a 1410 c.c.) con il quale una parte (cedente), titolare di un rapporto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite, trasferisce la sua posizione ad un terzo (cessionario), col consenso del contraente ceduto.
Si ha, dunque, una vicenda idonea a dare vita ad una successione a titolo particolare nel contratto.
L’istituto configura una vicenda negoziale unitaria ed autonoma: oggetto della cessione è l’intera posizione contrattuale facente capo al soggetto cedente.
L’idea di una scomposizione della figura nel collegamento tra cessioni del credito ed accollo di debiti originate dal contratto è da tempo superata.
Giurisprudenza e dottrina individuano nella cessione un negozio trilaterale.
Quanto agli effetti, va osservato che la successione a titolo particolare ed il subentro del cessionario nel contratto si determina dal momento della prestazione del consenso del contraente ceduto, ovvero, per il caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente consentito, dal momento in cui la sostituzione è stata notificata ovvero accettata.
Si ripropongono anche in questo ambito le incertezze circa la natura giuridica della notifica o della accettazione da parte del ceduto.
La giurisprudenza sul punto è discorde, avendo qualificato tali elementi ora come necessari per la perfezione del contratto di cessione, ora come funzionali alla sola efficacia nei confronti del ceduto.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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