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Commento di Giustino Di Cecco all’art. 2409 quinquies: carica di revisore contro cumulo degli incarichi e requisiti di qualifica professionale


Il comma 2 si discosta dal comma 3 del 2399 solo in 2 punti: dove non prevede la possibilità che lo statuto detti specifici limiti al cumulo degli incarichi, e dove prevede che lo statuto possa stabilire ulteriori requisiti sulla qualifica professionale.
Con riferimento al cumulo degli incarichi, dall’interpretazione letterale sembrerebbe non possibile che lo statuto possa prevedere criteri e limiti al riguardo. Ciò sembra lecito per le società di revisione, che possono adattare la propria struttura di revisione in base all’incarico da svolgere, ma non per il revisore persona fisica, che sembra, così, non potersi avvalere di collaboratori (e non si comprende perché tale disparità).
Il punto è di difficile soluzione. Per i sindaci è espressamente previsto che possano avvalersi (sotto la propria responsabilità e a proprie spese) di dipendenti e ausiliari; per i revisori si tace, questo può essere interpretato come divieto implicito o come piena e totale libertà di farlo.
L’ultimo comma precisa che le disposizioni dettate si applicano ai soggetti incaricati della revisione solo nel caso delle società di revisione. Ciò potrebbe significare che il revisore persona fisica non possa delegare ad altri lo svolgimento dell’incarico, ma non esclude che possa avvalersi di collaboratori senza funzioni delegate e sotto la propria direzione e responsabilità; se ciò fosse esatto, sarebbe auspicabile la previsione statutaria di limitazione al cumulo degli incarichi per la necessità che il singolo revisore diriga personalmente ogni procedura di revisione (ferma restando la possibilità di revocare per giusta causa il revisore inefficiente).
Con riferimento al comma 3 (estensione soggettiva dei requisiti di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità), non è chiaro chi siano i “soggetti incaricati della revisione”. È leggermente più chiaro del Tuf, che parla solo di “responsabili della revisione”, e meno chiaro del d.p.r. su richiamato che parla di “l’amministratore, il direttore generale (…) o i soggetti di cui la società si avvale per svolgere la sua attività”.
Tale confusione terminologica finisce per legittimare una lettura della norma (forse nemmeno ipotizzata dal legislatore) che impone, alle sole non quotate, una limitata verifica dell’insussistenza dei requisiti di ineleggibilità e incompatibilità in capo alla società e ai soli soggetti stabilmente incaricati di svolgere la revisione e non anche in capo a coloro che possano in vario modo altresì coadiuvare l’attività dei primi a vario titolo. Ma tale interpretazione necessita di attenta verifica alla luce anche della ratio della norma.
Per il comma 2, la società può prevedere in statuto ulteriori cause di incompatibilità (oltre quella del comma 1). La differenza con quelle di ineleggibilità sta nel fatto che queste ultime condizionano la nomina da parte di qualunque società, mentre le prime impediscono la nomina da parte della specifica società con cui sussistono rapporti tali da minare la necessaria indipendenza del controllore.
A tal proposito, non è difficile immaginare che uno statuto possa prevedere cause di incompatibilità per tutti coloro che abbiano rapporti finanziari o di lavoro con amministratori o sindaci delle società del gruppo, oppure che abbiano rapporti personali con sindaci delle società del gruppo, o che siano in rapporti personali, finanziari o di lavoro con soci della società o con quelli delle società del gruppo.
Con riguardo agli ulteriori requisiti di professionalità, non sembra ci siano limiti (precedenti esperienze lavorative, comprovata capacità tecnica, requisiti anche per i singoli soggetti incaricati dalla società di revisione).
Il legislatore tace sul tema del rinnovo dell’incarico. Il Tuf (art. 159 comma 4) prevede che dura 3 anni e può essere rinnovato per non più di 2 volte; il silenzio, invece, del codice, fa presumere che non vi siano limiti alla rinnovabilità, come avviene per il collegio sindacale.
Ciò, comunque, non esclude che in statuto possa essere previsto diversamente, con la finalità di non minare l’indipendenza.

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