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Commento di Roberto Marciano all’art. 2409 bis: regole imperative nelle società e separazione tra verifica contabile e vigilanza


La norma è ispirata alla legge delega, dove sancisce che debbano esserci, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, “regole caratterizzate da un maggiore grado di imperatività”, e al principio di realizzare la separazione “organica” e “funzionale” tra le attività di verifica contabile e quelle di vigilanza (la diretta applicazione della legge delega è rappresentata dal comma 2).
L’origine della riforma sta nel dibattito dell’ultimo trentennio circa l’insufficienza dei controlli del collegio sindacale, organo di cui si proponeva l’abolizione, essendo considerato prigioniero della maggioranza assembleare, che nomina i suoi componenti senza preoccuparsi dei requisiti professionali, e svolge un controllo di tipo solo interno a tutela degli interessi del gruppo di comando (non è un controllo obiettivo, di cui si inizia ad avvertire la necessità; si tende a valorizzare il controllo contabile, la trasparenza informativa e il controllo continuativo sulla gestione).
Il comma 1 stabilisce il principio generale secondo cui il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia (e va oltre la legge delega, che sanciva solo la necessità di “distinguere il controllo dell’amministrazione dal controllo contabile affidato ad un revisore esterno” per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, lasciando, per le altre, autonomia statutaria nel determinare il sistema di controlli). Separa il controllo contabile dalla sorveglianza sulla gestione, e si rende applicabile in via generale a tutti i sistemi di amministrazione e controllo disciplinati nella sezione VI-bis.
L’attuale corpo normativo prevede tre categorie di società abilitate all’esercizio dell’attività di revisione obbligatoria o volontaria: le norme sulla “revisione contabile” contenute nel Tuf per le società con azioni quotate, con revisione ed espressione di giudizio sui bilanci affidata a società iscritte in un albo speciale tenuto dalla Consob, e vigilate da quest’ultima; la l. 1966/1939 sulla revisione volontaria, che prevede società fiduciarie e di revisione sottoposte al controllo del Ministero delle attività produttive e confluite con d.lgs. 88/1992 nel registro dei revisori contabili tenuto dal Ministero della giustizia; il d.lgs. 88/1992 sulla revisione volontaria, che prevede un registro presso il Ministero della giustizia contenente società, di persone o di capitali, con oggetto limitato alla “revisione ed organizzazione contabile delle aziende”, e sottoposte alla vigilanza del Ministero.
L’intento del legislatore è quello di riunificare tutte le iscrizioni presso l’unico registro del Ministero di giustizia e abolire l’albo Consob; ciò sembra confermato anche dal comma 2 dell’articolo in commento (controllo contabile esercitato esclusivamente dalle “società di revisione” iscritte nel registro dei revisori contabili, e non più in quello tenuto dalla Consob). Il comma 2 si applica necessariamente alle spa che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e a quelle che adottano i sistemi alternativi di amministrazione (confermato dalla Relazione e imposto dal quinquiesdecies, per il dualistico, e dal noviesdecies, per il monistico); così non vi è più il dubbio che i sistemi alternativi possano affidare il controllo contabile al consiglio di sorveglianza o al comitato per il controllo.

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