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Commento di Virna Colantuoni all’art. 2403: caratteri della vigilanza dei sindaci


Le innovazioni del comma 2 non sono presenti nemmeno nel Tuf. Si chiarisce che la vigilanza dei sindaci non può esaurirsi alla singola società, ma orientarsi anche verso le altre operazioni svolte nell’ambito del gruppo.
L’attività informativa dei sindaci è in parte agevolata da quanto previsto dal comma 5 dell’art. 2381 (che parla anche, per l’appunto, di controllate), e anche dall’art. 2405 (assistere alle riunioni del cda e del comitato esecutivo).
Il sistema di vigilanza instaurato dalla riforma può dunque definirsi di “vigilanza integrata”, cioè con ampia circolarità delle informazioni rilevanti ai fini della stessa, fruibili così da soggetti qualificati a valutarne l’impatto sulla capogruppo, sul gruppo e deputati, eventualmente, a intraprendere le iniziative più opportune. La collaborazione tra i collegi sindacali favorisce quello della capogruppo, anche perché i sindaci delle controllate non quotate acquisirebbero gli stessi poteri previsti per i sindaci della controllante quotata.
Nel Tuf, invece, l’obbligo di vigilare sulle controllate è implicitamente previsto nell’art. 150, dove è previsto che gli amministratori riferiscano ai sindaci sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale svolte anche dalle controllate; inoltre il comma 1 lettera d) del 149 prevede che il collegio debba vigilare sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle controllate ai sensi del 114 comma 2, cioè sui flussi informativi infragruppo necessari per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge, e il collegio deve verificare che tali istruzioni alle controllate siano adeguate ai fini del conseguimento dell’obiettivo della trasparenza informativa di gruppo. Tuttavia il potere dei sindaci, nel Tuf, appare limitato nei soli confronti degli amministratori della capogruppo, mai al di fuori; se gli amministratori non adempiono l’obbligo di informativa previsto dall’art. 150, i sindaci potranno solo procedere ad atti di ispezione presso la capogruppo, richiedere in forma scritta ulteriori chiarimenti, segnalare irregolarità alla Consob, convocare gli amministratori della capogruppo, ma mai verso le società controllate, né nei confronti degli amministratori né dei sindaci. E, a tal proposito, è esplicitamente previsto dallo stesso Tuf (art. 154) che gli articoli del codice civile che disciplinano i poteri e doveri dei sindaci sono inapplicabili alle quotate. La lacuna potrebbe essere colmata, in attesa di un intervento legislativo, tramite comunicazioni dell’Autorità di vigilanza; infatti la comunicazione del 20 febbraio 1997 ha raccomandato ai collegi delle quotate di acquisire la conoscenza dell’attività complessivamente svolta dalla società stessa, nei suoi vari settori operativi, anche attraverso imprese controllate (e questo raccomandando che almeno 1 sindaco della capogruppo sia anche sindaco nelle controllate). È vero che non rappresenta una norma, ma si tratta pur sempre di un parametro di valutazione, per l’Autorità di vigilanza, dei comportamenti del collegio sindacale.

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