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I limiti dello Stato laico


Lo Stato è laico in quanto non è culturale, è separato da ogni cultura nella misura in cui riconosce il pieno valore delle differenze e, conformemente al carattere necessariamente relativistico della democrazia, non ne assume alcuna in proprio.
Inteso in questo senso di eguaglianza e rispetto si può recuperare anche il concetto di tolleranza: nel senso, cioè, non di permesso, di sopportazione di ciò che rimane sgradito o riprovato, bensì di accettazione della differenza.
Comunque, al di là dell’eventuale recupero in senso democratico della gloriosa ma ambigua tolleranza, è da notare che questo esito positivo della laicità, l’accoglienza piena dell’altro, non può prescindere dalla separazione.
La separazione dall’altro, dall’inatteso, dall’imprevisto, dal differente, è la condizione per accogliere l’altro e per riconoscerlo pienamente nella sua differenza.
Il concetto può articolarsi giuridicamente, attingendo al lessico utilizzato in varie sentenze sul tema dalla Corte Costituzionale.
Questa ha tradotto laicità con termini come equidistanza o imparzialità, che nel linguaggio corrente designano l’atteggiamento di chi non prende le parti né dell’uno né dell’altro.
Tuttavia, questo atteggiamento può esprimersi come eguale indifferenza agli interessi rappresentati o eguale attenzione ai diversi bisogni.
Intesa come mero separatismo rispetto alle parti culturali e religiose, la laicità si pone appunto come pari indifferenza e non anche come pari attenzione; ma la Corte Costituzionale adotta la seconda accezione: “il principio di laicità quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 cost. implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione”.
La Corte, quindi, ha interpretato la laicità positivamente, come pari attenzione, e non semplice indifferenza, alle espressioni culturali e religiose.
Non tutte le norme invocate hanno lo stesso peso nella costruzione del principio di laicità, caratterizzato nell’essenziale dal principio di distinzione degli ordini di cui agli artt. 7 e 8 cost.
In questo modo si attua il pluralismo: che secondo la Corte è unico, non è divisibile con riguardo distinto alle confessioni e alle culture: “regime di pluralismo confessionale e culturale, risultante appunto dall’accoglimento del principio di laicità dello Stato”.

Tratto da EGUAGLIANZA E DIVERSITÀ CULTURALI E RELIGIOSE di Stefano Civitelli
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