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La tutela delle confessioni religiose in Europa


Il principio personalistico ormai costituisce il fondamento dell’Europa e dell’Unione.
È il meta-valore della persona e della sua dignità, ricavabile del resto dall’oggetto stesso della Convenzione europea sui diritti dell’uomo e dai principi di salvaguardia dei diritti fondamentali della persona, già emergenti dalla versione consolidata dei Trattati europei e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che consente di escludere l’ingresso a prassi contrastanti.
La persona con i suoi diritti inviolabili e inalienabili è il primo valore universale richiamato nel preambolo della Costituzione e l’Unione la “pone al centro della sua azione”, come scritto nel Preambolo della Seconda Parte, costituita dalla Carta di Nizza.
Ciò sul piano dei principi; sul piano della loro effettività si possono formulare fondate riserve almeno per l’immediato, perché la loro giustiziabilità è affidata ad una Corte di Giustizia, come quella di Lussemburgo, non avvezza a trattare controversie sui diritti fondamentali e non dotata, quindi, di quella “particolare sensibilità” dimostrata al riguardo dalle corti nazionali.
Non solo: il richiamo puro e semplice della CEDU potrebbe ritenersi esteso anche alle restrizioni consentite dalla Convenzione all’esercizio di numerosi diritti fondamentali.
Con l’ulteriore conseguenza di dare ingresso alla giurisprudenza disomogenea e comunque largheggiante, sul “margine di apprezzamento” statale dell’ordine pubblico, della sicurezza nazionale, della salute o della morale pubblica e degli altri motivi di restrizione dell’esercizio dei diritti fondamentali: e di attenuarne per tal via il carattere generale e universale.
Così, per esempio, la prestazione del giuramento sui Vangeli dei cittadini sanmarinesi eletti al Parlamento, giustificato con esigenze di coesione sociale e di rispetto delle istituzioni tradizionali; la previsione come reato del proselitismo illecito, giustificato con il carattere indebito delle pressioni; la disciplina poliziesca e ad alta discrezionalità del procedimento autorizzatorio per l’apertura di luoghi di culto di confessioni diverse da quella dominante, giustificata con il suo carattere deterrente verso organizzazioni socialmente pericolose.
Un orientamento, questo, conservatore dello statu quo all’interno di ciascuno Stato membro e rinunciatario sul fronte di un’espansione delle libertà garantite dalla convenzione.
L’adesione dell’UE alla CEDU dopo la Carta di Nizza ed il suo inglobamento nella Costituzione inizia ad andare stretta.
Una Costituzione, invero, non può ammettere un margine di apprezzamento degli Stati su diritti per loro natura universali.

Tratto da EGUAGLIANZA E DIVERSITÀ CULTURALI E RELIGIOSE di Stefano Civitelli
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