Skip to content

Hans Kelsen, Dottrina pura del diritto (1934)

HANS KELSEN, DOTTRINA PURA DEL DIRITTO (1934)


L’opera principale di Kelsen è Dottrina pura del diritto, del 1934.
Egli studiava nella scuola di neokantiani (“pura” influenza kantiana: svincolamento da qualsiasi considerazione non inerente all’argomento).
Kant dice che bisogna considerare la ragione svincolata da qualsiasi considerazione che non sia inerente alla ragione stessa. La conoscenza passa attraverso l’esperienza, ma la ragione non ha a che fare all’esperienza (dà forma all’esperienza). 
Anche secondo Kelsen bisogna considerare il diritto in sé e per sé, indipendentemente dal fatto che le norme siano seguite, che seguano il fine per cui sono state prodotte, che qualcuno le consideri giuste o ingiuste. 
Il discorso giustizia non riguarda la filosofia del diritto, ma la politica del diritto. Un giurista kelseniano che parla di giustizia lo fa in modo formale.
Un processo giusto è un processo nel quale tutte le norme per lo svolgimento del processo sono rispettate. 
La giustizia in Kelsen è un problema di metodo e non di contenuto. Il fatto che un processo sia correttamente svolto non garantisce che attraverso quel processo si arrivi alla verità, ma attuare un processo correttamente significa che i diritti dell’imputato siano rispettati (garantismo: non riguarda il contenuto, ma lo svolgimento). Il diritto ci dovrebbe garantire una giustizia per cui siamo tutti uguali davanti alla legge. 
Quindi Kelsen è anche formalista, l’unica cosa che conta del diritto è la forma del diritto e non il contenuto.
Nella storia l’applicazione di questa concezione astratta ha mostrato i propri limiti, per es. il Terzo Reich. 

Le norme giuridiche sono caratterizzate dal fatto che tra i componenti della norma non c’è una connessione causale, ma di imputazione. 
Se X allora deve essere Y, per es. se uccido allora devo andare in prigione.
Rapporto di imputabilità ≠ dal rapporto di causalità, perché questo è necessario.
Il legame causale tra X e Y si trova in natura, il legame di imputabilità tra X e Y è artificiale.

Tratto da FILOSOFIA DEL DIRITTO di Francesca Morandi
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.