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Le innovazioni della legge 394/91 in Italia



I PRINCIPI INNOVATORI INTRODOTTI DALLA LEGGE 394/91. Tale fondamentale legge ha l'obiettivo di creare e gestire un sistema nazionale di aree protette che situi l'Italia al livello dei Paesi più avanzati. È una legge che va di pari passo con la Costituzione, e in particolare con i già citati articoli 9 e 32. Questa legge è anche fondamentale per il suo contributo al riequilibrio delle forze e delle competenze tra Stato e Regioni. La 394/91 ha quindi introdotto una normativa organica applicabile a tutte le aree protette che ricadono nelle competenze dello Stato e contenente principi uniformi di riferimento per l'esercizio da parte delle regioni delle proprie competenze legislative .
L'Articolo 1 parla innanzitutto del rispetto degli accordi internazionali come principio di base, da amalgamare con gli articoli 9 e 32 della Costituzione. L'obiettivo della legge è principalmente individuato nell'intenzione di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese e si specifica meglio subito dopo, parlando di formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche naturali che hanno rilevante valore naturalistico – ambientale. Non l'ambiente in generale dunque.
Quindi questa legge insieme al concetto di conservazione introduce il concetto di valorizzazione, superando le leggi degli anni 20 e 30 che più che di valorizzazione e conservazione parlavano soprattutto di divieti. Non si vuole più limitare l'attività umana ma orientarla in vista di una tutela. La natura non è più vista come un qualcosa di slegato dall'uomo, ma di profondamente legato in un rapporto paritario di scambio.
Infine l'articolo 1 al quinto comma fa presente che alla suddetta valorizzazione e conservazione devono concorrere in un regime di leale collaborazione Stato e Regioni.
L'Articolo 2 consente di intendere le zone soggette a particolare tutela come un insieme unitario, che costituisce il sistema delle aree protette. Parleremo dunque di Parchi Nazionali e Parchi Naturali Regionali, che con le loro rispettive definizioni mettono in evidenza lo sforzo del legislatore di distinguere fra i due tipi di interesse che tutelano i due tipi di parco.
Eppure l'articolo 2 non è sufficiente a distinguere pacificamente le due realtà. Quali sono infatti i parametri per giudicare il rilievo internazionale o nazionale dei valori protetti quando accanto ai valori naturalistici e culturali compaiono quelli ricreativi ed educativi? E le tradizioni culturali? Quali di interesse regionale e quali di interesse nazionale?
Una separazione che si è aggravata con la legge 9 dicembre 1988 n°426 che interviene sull'impianto delle 394/91 costruendo un nuovo equilibrio fra tutela della natura e promozione socio – economica, facendo leva sull'attribuzione di nuovi e significativi poteri all'organo rappresentativo delle comunità locali, e cioè la Comunità del Parco.
I successivi articoli del titolo I riguardano gli organi centrali e le procedure attraverso le quali l'amministrazione esercita la funzione di coordinamento e programmazione. Al vertice stava prima il Comitato per le aree naturali protette, poi sostituito dalla Conferenza Stato – Regioni (D.L. 281/1997) a cui si affianca un organo molto tecnico, la Consulta tecnica per le aree naturali protette.    A    supporto di    entrambe    sta    una segreteria    tecnica    coordinata    dal Ministero dell'Ambiente. Analizziamo adesso il Titolo II che regola l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette statali. I parchi nazionali vengono istituiti con DPR su proposta del Ministero dell'Ambiente e vengono gestiti da un ente ad hoc, l'Ente Parco. L'Ente Parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il parco, come i limiti alle emissioni sonore e luminose, la tipologia e modalità di costruzione di opere e manufatti, lo svolgimento di opere di ricerca, la circolazione del pubblico.

Tratto da GEOGRAFIA di Gherardo Fabretti
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