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Definizione di silenzio facoltativo e silenzio devolutivo

Definizione di silenzio facoltativo e silenzio devolutivo


L'omissione analizzata fino ad ora fa riferimento alla fase decisoria e al rapporto tra privato e p.a.
L'inerzia può tuttavia manifestarsi anche nei rapporti tra p.a., con riguardo ad atti preparatori e strumentali rispetto alla decisione finale: silenzio procedimentale.
In questo caso l'omissione rappresenta la violazione dell'obbligo di procedere, cagionata dalla mancata emanazione di un atto consultivo o di comportamenti dilatori e pretestuosi.
Al fine di evitare l'arresto procedimentale, il legislatore ha introdotto una specifica disciplina in materia di pareri e valutazioni tecniche: 2 meccanismi:  
_ SILENZIO FACOLTATIVO
_ SILENZIO DEVOLUTIVO

E' stabilito che gli organi della p.a. sono tenuti a rendere i pareri obbligatoriamente richiesti, entro 45 gg dal ricevimento del quesito.
Nel caso di pareri facoltativi non è fissato alcun limite, ma le amm. interpellate sono tenute a comunicare il termine entro cui l'atto consultivo sarà emanato.
Il decorso del termine può essere interrotto dall'organo consultivo una sola volta e per una sola ragione: qualora questi abbiano rappresentato esigenze istruttorie.
In tal caso il parere deve essere comunicato entro 15 gg dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amm. interessate.

Silenzio facoltativo


Decorrenza del termine senza che il parere sia comunicato o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie: l'inerzia dell'organo consultivo non determina la paralisi del procedimento: l'amm. richiedente può prescindere dal parere e procedere verso la fase decisoria  indipendentemente dall'acquisizione dell'atto.
Spetta al responsabile la scelta di attendere il parere o tirare dritto per la sua strada sulla base di una congrua ponderazione tra le esigenze di celerità e quelle di partecipazione. Inoltre spetta a lui o ai privati giungere ad una qualificazione negativa dell'inerzia, mediante la messa in mora dell'organo consultivo e quindi la formazione del silenzio inadempimento: il responsabile chiuderà il procedimento con provvedimento negativo e gli interessati ricorreranno al g.a.
Tale regime non si applica in caso di interessi cost. forti: le esigenze di celerità recedono rispetto alla completezza dell'istruttoria. In questo caso l'atto consultivo si ritiene infungibile, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.

Silenzio devolutivo


Ricorso ad altri enti o organi amm. per l'emanazione dell'atto richiesto in caso di inerzia ab origine degli organi competenti.
Nel caso specifico, qualora l'organo adito non emetta la valutazione richiesta entro 90 gg o nel medesimo tempo, non rappresenti esigenze istruttorie, il responsabile sarà obbligato a rivolgersi in via surrogatoria ad altra amministrazione, dotata di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari. Esclusione del regime nel caso di interessi forti.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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