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Gli effetti del provvedimento di annullamento

Gli effetti del provvedimento di annullamento

Si deve tenere distinto l'annullamento, quale misura di reazione contro l'invalidità, dagli effetti del provvedimento di annullamento sull'atto invalido, oggetto del procedimento di riesame. Il primo è una sanzione con cui si caduca l'atto riconosciuto viziato, privandolo della sua rilevanza e della sua forza giuridica. I secondi esprimono l'incidenza del provvedimento conclusivo del riesame sull'atto acclarato come invalido e sugli effetti da questo eventualmente prodotti.
È meglio parlare di effetti e non di effetto unico del provvedimento di annullamento: possono essere plurime le evenienze su cui incide il provvedimento di annullamento. Si considera inoltre la retroattività come l'efficacia tipica del provvedimento di annullamento, causa dei suoi effetti. La retroattività non è causa degli effetti, ma una loro modalità temporale: sono gli effetti ad operare ex tunc, poiché è stata accertata l'invalidità ob origine dell'atto annullato. L'effetto principale del provvedimento di annullamento è certamente un effetto demolitorio, distruttivi dell'atto invalido: elimina integralmente l'atto. Si riscontra inoltre anche un effetto ripristinatorio che tende alla ricostruzione della situazione precedente l'emanazione dell'atto annullato.
L'effetto ripristinatorio cerca di superare quegli effetti prodotti comunemente all'atto invalido, ma efficacie, poi annullato. È in questi effetti che l'effetto ripristinatorio potrà incontrare dei limiti operativi. L'effetto caducatorio opera ex tunc;  questo non avviene per l'effetto ripristinatorio.
La retroattività dell'effetto ripristinatorio incontra un preciso limite nel fatto compiuto: oggi si tende a sottovalutare la regola del fatto compiuto. In fatto compiuto viene inteso come effetto collegabile all'esecuzione dell'atto invalido, effetto già integralmente realizzato prima dell'annullamento, quindi irreversibile (es. gli atti del funzionario di fatto, gli stipendi del funzionario pubblico la cui nomina è stata annullata...). l'effetto ripristinatorio, benché tendenzialmente retroattivo, non supera il fatto così compiuto, come non supera il fatto ad effetto preclusivo: si tratta sempre di un fatto compiuto la cui irreversibilità è determinata dal verificarsi di situazioni in capo a soggetti diversi dall'amm. procedente, per il decorso del tempo: il destinatario può acquisire la titolarità inattaccabile di diritti ed interessi.
C'è il problema della retroattività obbligatoria: è il problema dell'estensione degli effetti caducatori e ripristinatori dell'annullamento agli atti connessi o accessori all'atto annullato. In queste ipotesi di invalidità derivata e non successiva, il ripristino della situazione precedente comporta l'adozione di determinati atti da parte dell'amm. che ha emanato l'atto annullato  (es. annullato un provvedimento disciplinare si dovrà procedere alla ricostruzione della carriera).
Sono atti dovuti al fine di realizzare un ripristino obbligatoriamente imposto all'amm. agente in primo grado. Si riscontra una necessitata retroattività dell'effetto ripristinatorio del provvedimento di annullamento, che non si limita all'atto invalido annullato, ma si estende a tutti gli altri con esso connessi o conseguenti.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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