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Attività non vincolante del consulente tecnico del giudice a quo


In seguito alla sua nomina ed al suo giuramento, il consulente tecnico pone in essere la sua attività d’accertamento dei fatti; al termine dello svolgimento della propria attività tecnico cognitiva, EX ART. 195.1 CPC è stabilito che «DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE SI FORMA PROCESSO VERBALE, QUANDO SONO COMPIUTE CON L’INTERVENTO DEL GIUDICE ISTRUTTORE, MA QUESTI PUÒ ANCHE DISPORRE CHE IL CONSULENTE REDIGA RELAZIONE SCRITTA», mentre EX ART. 195.2 CPC è stabilito che «SE LE INDAGINI SONO COMPIUTE SENZA L'INTERVENTO DEL GIUDICE, IL CONSULENTE DEVE FARNE RELAZIONE, NELLA QUALE INSERISCE ANCHE LE OSSERVAZIONI E LE ISTANZE DELLE PARTI».
A quest’ultimo proposito, quale novità introdotta dalla LEGGE N. 69 DEL 2009, EX ART. 195.3 CPC è stabilito che «LA RELAZIONE DEVE ESSERE TRASMESSA DAL CONSULENTE ALLE PARTI COSTITUITE, NEL TERMINE STABILITO DAL GIUDICE CON ORDINANZA RESA ALL’UDIENZA DI CUI ALL’ARTICOLO 193. CON LA MEDESIMA ORDINANZA, IL GIUDICE FISSA IL TERMINE ENTRO IL QUALE LE PARTI DEVONO TRASMETTERE AL CONSULENTE LE PROPRIE OSSERVAZIONI SULLA RELAZIONE E IL TERMINE, ANTERIORE ALLA SUCCESSIVA UDIENZA, ENTRO IL QUALE IL CONSULENTE DEVE DEPOSITARE IN CANCELLERIA LA RELAZIONE, LE OSSERVAZIONI DELLE PARTI E UNA SINTETICA VALUTAZIONE SULLE STESSE».
In ogni caso, EX ART. 196 CPC è stabilito che «IL GIUDICE HA SEMPRE LA FACOLTÀ DI DISPORRE LA RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI E, PER GRAVI MOTIVI, LA SOSTITUZIONE DEL CONSULENTE TECNICO»: ciò significa che il giudice a quo non è vincolato dalla relazione del consulente tecnico, cioè dalle risposte ai quesiti rivoltigli entro l’ordinanza della sua nomina/dai risultati della consulenza tecnica. In altre parole, il giudice a quo è peritus peritorum (=letteralmente, “perito dei periti”), quale massima abbastanza contraddittoria, se si pensa che il giudice a quo, avendo nominato un consulente tecnico, riconosce la propria ignoranza in materia propbatoria e, quindi, è consapevole egli stesso di non essere perito! Tuttavia, soprattutto considerando validamente fondate le osservazioni dei consulenti tecnici di parte, il giudice può non essere d’accordo con le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico e, di conseguenza, disporre una rinnovazione della sua attività tecnico cognitiva!

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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