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La disciplina processualcivilistica della confessione: modalità e procedimento di assunzione al processo



Quali modalità in cui avviene la confessione giudiziale, EX ART. 228 CPC è stabilito che «LA CONFESSIONE GIUDIZIALE È SPONTANEA O PROVOCATA MEDIANTE INTERROGATORIO FORMALE».
In particolare, EX ART. 229 CPC, rubricato “Confessione spontanea”, è stabilito che «LA CONFESSIONE SPONTANEA PUÒ ESSERE CONTENUTA IN QUALSIASI ATTO PROCESSUALE FIRMATO DALLA PARTE PERSONALMENTE, SALVO IL CASO DELL'ARTICOLO 117 (cioè salvo il caso in cui la dichiarazione sfavorevole sia resa in sede di interrogatorio libero)».
Al contrario, EX ART. 230.1 CPC, rubricato “Modo dell'interrogatorio”, è stabilito che «L'INTERROGATORIO (formale) DEVE ESSERE DEDOTTO PER ARTICOLI SEPARATI E SPECIFICI (cioè deve avvenire su istanza di parte all'assunzione, previa disposizione di interrogatorio formale, di dichiarazione confessoria della controparte, la quale richiesta deve anche indicare le domande che devono essere rivolte alla controparte per stimolare la sua dichiarazione confessoria a sé sfavorevole)». Da questa disposizione normativa, si deduce che, diversamente dall'interrogatorio libero che, come si è già detto, può essere disposto d'ufficio in qualunque momento del processo - oltre ad essere proponibile anche su richiesta concorde delle parti -, l'interrogatorio formale non può mai essere disposto d'ufficio dal giudice a quo.
In seguito all'istanza di parte, l'interrogatorio libero è condotto dal giudice a quo: EX ART. 230.2 CPC è stabilito che «IL GIUDICE ISTRUTTORE PROCEDE ALL'ASSUNZIONE DELL'INTERROGATORIO NEI MODI E TERMINI STABILITI NELL'ORDINANZA CHE LO AMMETTE (in quanto ammissibile e rilevante EX ART. 183.7 CPC)»; più nello specifico, EX ART. 230.3 CPC è stabilito che «NON POSSONO FARSI DOMANDE SU FATTI DIVERSI DA QUELLI FORMULATI NEI CAPITOLI (cioè da quelli indicati nelle domande contenute nell'istanza di parte), A ECCEZIONE DELLE DOMANDE SU CUI (entrambe) LE PARTI CONCORDANO E CHE IL GIUDICE RITIENE UTILI; MA (quale potere lui riservato) IL GIUDICE PUÒ SEMPRE CHIEDERE I CHIARIMENTI OPPORTUNI SULLE RISPOSTE DATE».
EX ART. 231 CPC, rubricato “Risposta”, è stabilito che «LA PARTE INTERROGATA DEVE RISPONDERE PERSONALMENTE (e, quindi, non attraverso il suo rappresentante tecnico). ESSA NON PUÒ SERVIRSI DI SCRITTI PREPARATI, MA IL GIUDICE ISTRUTTORE PUÒ CONSENTIRLE DI VALERSI DI NOTE O APPUNTI, QUANDO DEVE FARE RIFERIMENTO A NOMI O A CIFRE, O QUANDO PARTICOLARI CIRCOSTANZE LO CONSIGLIANO». Per l'efficacia probatoria della dichiarazione - a sé favorevole o sfavorevole - resa dalla controparte in sede di interrogatorio formale, si veda la disciplina civilistica in proposito qui sopra riportata!
Al contrario, EX ART. 232.1 CPC, rubricato “Mancata risposta”, è stabilito che «SE LA PARTE (nei cui confronti il giudice a quo ha disposto l'interrogatorio formale) NON SI PRESENTA O RIFIUTA DI RISPONDERE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, IL COLLEGIO (cioè il giudice di Tribunale), VALUTATO OGNI ALTRO ELEMENTO DI PROVA, PUÒ RITENERE COME AMMESSI (e, quindi, provati) I FATTI DEDOTTI NELL'INTERROGATORIO».

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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