Skip to content

La responsabilità civile del giudice

La responsabilità civile del giudice


Gli ARTT. 55 E 56 CPC, dedicati alla responsabilità civile del giudice, sono stati abrogati nel 1987, in seguito ad un referendum popolare; in particolare, l’ART. 55 CPC prevedeva una responsabilità molto limitata solo per dolo, frode o concussione, mentre l’ART. 56 CPC, rubricato "Autorizzazione", subordinava il giudizio di responsabilità civile del giudice ad un’autorizzazione discrezionale del Ministro della Giustizia.
Nella stessa società civile, il tema della responsabilità civile del giudice e dei rispettivi limiti è stato un tema molto dibattuto, perché il giudice può sbagliarsi, trasgredendo l’obbligo ex lege di astenersi dal decidere e/o emettendo una sentenza non corretta e/o ingiusta, e, di conseguenza, il cittadino parte processuale così leso deve avere la possibilità di ottenere un rispettivo risarcimento del danno.
In particolare, EX ART. 107.1 DELLA COSTITUZIONE, il giudizio sulla responsabilità disciplinare del giudice spetta al CSM; inoltre, a capo del giudice può essere collocata una responsabilità penale ordinaria, priva di connotati particolari; e, infine, può sussistere una responsabilità civile del giudice errante, accanto all’azionabilità dei mezzi d’impugnazione, quale rimedio all’errore giudiziario, interne allo stesso iter processuale!
Post abrogazione per referendum popolare degli ARTT. 55 E 56 CPC, oggi la responsabilità civile del giudice è disciplinata dalla LEGGE SPECIALE N. 117 DEL 1988, che ha ampliato le ipotesi in cui il giudice risponde civilmente, quali il dolo, la colpa grave, l'omissione e il diniego di giustizia; inoltre, pur non esistendo più un'autorizzazione discrezionale del Ministro della Giustizia, oggi, l’azione di responsabilità civile del magistrato, oltre ad avere ancora un filtro d’ammissibilità, non è esercitabile dal cittadino direttamente nei suoi confronti, ma è esercitata nei confronti dello Stato, che, in caso di condanna, ha, con un limite di valore, un'azione di rivalsa nei confronti del magistrato!
Quindi, anche se tale disciplina è sicuramente migliore rispetto a quella prevista EX ARTT. 55 E 56 CPC, ancora oggi la responsabilità civile del giudice è una responsabilità limitata!

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.