Skip to content

Procedimento legislativo regionale

1) Iniziativa Legislativa: Accanto ai soggetti tradizionalmente riconosciuti come propulsori del procedimento legislativo (consiglieri, giunta, corpo elettorale) vi si affiancano i consigli provinciali e comunali, nonché le unioni di comuni, comunità montane e città metropolitane.
In molti statuti inoltre è prevista la possibilità di far pervenire all’Assemblea regionale disegni di legge anche da parte del Cal e del CREL, limitatamente ai propri ambiti di competenza (e quindi: autonomia e funzioni degli enti territoriali minori; materie di carattere economico e sociale per il secondo).
2) Approvazione: qui si riproduce il modello parlamentare di creazioni delle leggi che si articola in:
-istruttoria del progetto di legge ad opera della commissione permanente competente per materia;
-approvazione del progetto ad opera del consiglio, tramite una votazione art per articolo ed una delibera del testo nel suo complesso.
3) Promulgazione e Pubblicazione:
Una volta approvata la decisione legislativa è trasmessa a  cura del presidente del consiglio, al presidente della giunta, che provvede, entro un termine variabile da regione a regione, alla sua promulgazione.
Dopo la promulgazione, la legge è inserita nel bollettino ufficiale della regione, e dopo la vacatio legis entra in vigore.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.