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I diversi tipi di testamento nel codice civile e loro connotazioni



Il testamento è un negozio giuridico ed il negozio giuridico è una manifestazione di volontà da cui discendono fenomeni giuridici. Il testamento è un atto unilaterale e necessariamente deve esserlo. Nel nostro ordinamento sono vietati i PATTI SUCCESSORI che sono NULLI fatta salva la previsione del PATTO DI FAMIGLIA (art. 458). La regola generale è che sono nulli i contratti testamentari, è nullo l’accordo istitutivo per sè: decido di istituire come erede Caio e tramite accordo lo scelgo quindi con un contratto lo designo; ho creato un rapporto obbligatorio al quale non posso sottrarmi unilateralmente cioè non posso modificare la mia disposizione. Se per assurdo fosse valido un tale accordo e decidessi di voler mutare l’assetto giuridico dello stesso perché chi ho designato, nel frattempo, non è più mio amico e volessi scegliere un altro soggetto, in teoria, se fosse valido l’accordo, il primo si può rivalere nei miei confronti per ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni. Il testatore può modificare la sua volontà fino agli ultimi istanti di vita purchè ciò avvenga nelle forme previste.

E’ nullo il PATTO ISTITUTIVO ma l’art. 458 ci dice che è nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare nella successione non ancora aperta o rinuncia e si fa riferimento ai PATTI RINUNCIATIVI O DISPOSITIVI. Siamo davanti a una fattispecie diversa in quanto abbiamo un soggetto che è potenzialmente chiamato all’eredità perché la successione non è ancor aperta e nonostante ciò dispone o rinuncia a diritti che gli potrebbero spettare da quella successione. Facciamo un esempio: Tizio, figlio unico, sa che suo padre è gravemente malato quindi riceverà per forza qualcosa alla morte del padre e decide di disporre di un immobile che fa capo al padre ancora vivo. Discorso inverso si ha quando Tizio rinuncia ai diritti che gli potranno derivare dalla successione del padre. Tizio non è obbligato a accettare l’eredità una volta che la successione si apre ma non può rinunciare prima dell’apertura della stessa. La ratio è quella che il legislatore vuole tutelare la volontà testamentaria che altrimenti sarebbe lesa. Il testamento è anche un NEGOZIO PERSONALE, posto in essere solo dal de cuius e non è ammessa rappresentanza. Il testamento è anche un atto (negozio) UNIPERSONALE; ciò significa che sulla scheda testamentaria può essere presente solo la volontà di un unico testatore. E’ nullo il testamento reciproco (per es: io istituisco Tizio come erede e Tizio istituisce me come erede) e congiuntivo (per es: testamento redatto sullo stesso foglio dove già presente un precedente). I testamenti olografi sono quelli effettuati di proprio pugno dal testatore. Il testamento è un atto FORMALE cioè avviene secondo forme precise. In primis deve essere SCRITTO. Bisogna tener presente che nel nostro ordinamento è previsto il testamento ORALE produttivo di effetti.

Con riferimento al testamento nullo può operare la CONVALIDA DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE NULLE. E’ possibile attribuire ugualmente valore ad una disposizione testamentaria viziata cioè nulla per avere la causa; in altri termini i soggetti potenzialmente legittimati a far valere la nullità, decidono di voler rispettare la volontà testamentaria del testatore e ne danno esecuzione e così sanano il vizio in modo tale che il testamento non sarà più impugnabile. Per es: Tizio fa un testamento olografo ma si dimentica di firmare, si avrà la nullità dell’atto nonostante ciò i figli, magari individuati come eredi per le quote, possono invalidarlo non ritenendolo legittimo. Lo si potrà sanare attraverso la convalida. Essa agisce solo con il testamento nullo e non con quello inesistente. Un esempio di testamento inesistente si ha quando il testatore decide di scegliere come erede il suo cane che, non essendo una persona, non potrà mai essere individuabile come erede. Si potrebbe solo avere un LEGATO MODALE che è designato dal testatore come una specie di curatore del cane. Quando ci riferiamo alle forme di testamento intendiamo quelle ORDINARIE e SPECIALI. Le forme speciali si hanno in casi eccezionali per esempio quando il testatore redige le sue volontà a bordo di una nave o in casi di calamità naturali.

Le forme ordinarie sono di due tipi: TESTAMENTO OLOGRAFO e TESTAMENTO PER ATTO DI NOTAIO. In quest’ultima fattispecie distinguiamo il TESTAMENTO PUBBLICO da quello SEGRETO. Il testamento olografo è il più semplice, scritto per intero dal testatore e di proprio pugno, datato e firmato. I testamenti scritti al computer sono nulli. La data deve essere presente ed in sua assenza vi è l’annullabilità. Essa è fondamentale per due ragioni poiché, in primis, può consentire di stabilire con certezza che il testatore in quel momento era lucido ed in secundis perché vi possono essere più testamenti riferiti alla stessa persona con date diverse; in tale caso prevale il testamento più recente. Il testamento è sempre revocabile. Il testamento olografo si espone a rischi di alterazione, falsificazione. Il testamento pubblico per atto di notaio si dimostra come più sicuro e si realizza davanti ad un notaio con la presenza di due testimoni; il testatore evidenzia la sua volontà che sarà conservata con firma, data ed ora. Il testamento segreto consente di mantenere celate le volontà del testatore e può essere scritto da lui o da un terzo a cui egli detta le sue decisioni. Il testamento segreto è consegnato in busta chiusa al notaio che redige un verbale di ricezione della stessa apponendo data, ora e firma. I testamenti speciali sono validi se ricevuti da un notaio, dal sindaco del luogo dove si trova il testatore o da chi ne fa le veci, da un ministro di culto in presenza di due testimoni di età non inferiore ai 16 anni. Il testamento è un NEGOZIO A CONTENUTO PATRIMONIALE dove ci si riferisce, per lo più, a beni ma anche a ciò che non lo è per es: il riconoscimento di un figlio. Posso revocare fino all’ultimo un testamento ma se per testamento ho riconosciuto un figlio, il riconoscimento rimane valido ed efficace.

Tratto da EREDITÀ E SUCCESSIONI di Giuseppe Rondinone
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