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Il procedimento probatorio: l’ammissione della prova


A norma dell’art. 190, le prove sono ammesse a richiesta della parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza, escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti.

L’organo giurisdizionale deve limitarsi a una verifica in chiave negativa:

a) circa la legalità della prova richiesta, possono ritenersi inammissibili solo le prove espressamente vietate;

b) in merito all’utilità, sono inammissibili le prove manifestamente superflue, e la prova è superflua quando verte sullo stesso oggetto di altra prova da acquisire in contraddittorio;

c) con riferimento alla rilevanza, sono inammissibili le prove manifestamente irrilevanti, ossia la prove estranee all’oggetto del processo (loro assoluta inconducenza rispetto alla regiudicanda).

La quaestio sull’ammissibilità della prova può essere posta o riproposta in una fase avanzata del procedimento (nel corso dell’istruzione dibattimentale o dopo l’ammissione della prova contraria).

L’ipotesi della reintroduzione della quaestio per un riesame della legalità della prova richiesta è la più semplice; si tratta di correggere un provvedimento di ammissione viziato fin dall’origine essendo stata ammessa una prova vietata dalla legge.

Le altre due ipotesi sono più complesse: si tratta di verificare la persistente utilità o rilevanza di una prova, alla stregua delle sopravvenute acquisizioni dell’istruzione dibattimentale. Tuttavia nessuna revoca è possibile se le parti non sono preventivamente sentite (art. 190 comma III).

Dispone l’art. 495 comma II che l’imputato ha diritto all’ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto della prova a carico; lo stesso diritto spetta al pm in ordine alle prove a carico dell’imputato sui fatti costituenti oggetto della prova a discarico. Indubbia è l’inammissibilità della controprova illegale; non è, poi, controprova, in quanto non coordinata all’oggetto della prova a carico, la controprova irrilevante. È difficile ipotizzare una controprova superflua: appurata la non manifesta superfluità della prova, acquisirla è un atto dovuto per il giudice che procede e un diritto per la parte che ne ha fatto richiesta.

Tratto da LE PROVE, IL PROCEDIMENTO PROBATORIO E IL PROCESSO di Gianfranco Fettolini
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