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Definizione di ricorsi amministrativi


Fino all’istituzione della Quarta sezione del Consiglio di Stato, i ricorsi in via amministrativa rappresentarono lo strumento fondamentale per la tutela delle posizioni soggettive non tutelabili davanti al giudice ordinario e per ottenere l’annullamento dei provvedimenti amministrativi.
Ricorso gerarchico e ricorso straordinario sono gli esempi più importanti di ricorsi amministrativi.
Non sono strumenti di tutela giurisdizionale anche se alcuni profili della disciplina dei ricorsi amministrativi sono condizionati dal loro carattere “giustiziale” e presentano perciò un’affinità con istituti di diritto processuale.
L’atto con cui l’organo competente provvede su un ricorso amministrativo non è un atto giurisdizionale, ma è un provvedimento amministrativo ricompreso nella categoria delle “decisioni amministrative”.
I ricorsi amministrativi sono strumenti di tutela di interessi qualificati e, quindi, di interessi legittimi o diritti soggettivi.
Ciò comporta innanzi tutto una legittimazione limitata per la presentazione del ricorso.
La legittimazione spetta non a qualsiasi cittadino, ma solo a chi faccia valere un interesse legittimo o un diritto soggettivo.
In secondo luogo, la “funzionalità” alla tutela del cittadino comporta che l’autorità competente, nel valutare e decidere un ricorso, debba attenersi al ricorso stesso e non possa introdurre d’ufficio motivi diversi da quelli dedotti nel ricorso: vige, insomma, un principio dispositivo (o principio della domanda).
In passato, una parte della dottrina ha cercato di sottolineare la distinzione fra funzione giustiziale dell’Amministrazione e funzione giurisdizionale, richiamando la diversità di caratteri dell’atto conclusivo della funzione giurisdizionale (la sentenza) rispetto all’atto conclusivo della funzione giustiziale dell’amministrazione (la decisione amministrativa).
La distinzione appare evidente per il fatto che la funzione giustiziale dell’amministrazione non si attua secondo le regole sui procedimenti giurisdizionali, non si risolve in un atto idoneo a costituire cosa giudicata, e la decisione è soggetta ai rimedi previsti per gli atti amministrativi.
Nel nostro ordinamento sono previste varie tipologia di ricorsi amministrativi: la loro disciplina generale è contenuta nel d.lgs. 1199/71.
In questo decreto sono contemplate quattro tipologie di ricorsi: il ricorso gerarchico, il ricorso gerarchico improprio, il ricorso di opposizione e il ricorso straordinario.
Fra essi hanno carattere di rimedi generali (e quindi la loro esperibilità non richiede una disposizione specifica che li ammetta) il ricorso gerarchico e il ricorso straordinario.
Gli altri hanno carattere di rimedi tassativi, perché sono esperibili solo quando siano espressamente previsti da una specifica disposizione.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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