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Gli incidenti del giudizio amministrativo


Come si verifica anche nel processo civile, una serie di eventi può incidere sullo svolgimento del giudizio, condizionandone l’ulteriore corso a procedimenti avanti ad altri giudici o comunque precludendo la prosecuzione del giudizio, fino al compimento di ulteriori atti di impulso processuale delle parti.
Vanno ricordati la proposizione, da parte del collegio, della questione di legittimità costituzionale, che introduce il giudizio davanti alla Corte Costituzionale, e il deferimento alla Corte di Giustizia di una questione di interpretazione di norma comunitaria.
In tali ipotesi in giudizio è sospeso.
La legge istitutiva dei Tar ha previsto espressamente la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione: il regolamento è proposto dalle parti, con istanza diretta alla Corte di Cassazione.
La proposizione del regolamento non comporta più automaticamente la sospensione del giudizio: la sospensione è disposta dal Tar, solo dopo aver verificato che l’istanza di regolamento non sia manifestamente inammissibile o infondata.
Il giudizio amministrativo deve essere sospeso anche nell’ipotesi che siano proposte questioni inerenti allo stato e alla capacità delle persone e di incidente di falso: la decisione su queste questioni è riservata, infatti, al giudice civile e il giudice amministrativo non può provvedere su di esse.
In questi casi la sospensione del giudizio deve essere disposta sulla base di una semplice valutazione della rilevanza della questione rispetto al giudizio amministrativo.
Non è ammessa, invece, la sospensione su richiesta della parti, come invece è previsto per il processo civile.
La legge istitutiva dei Tar ha previsto, inoltre, l’istituto del regolamento di competenza.
È controverso se la presentazione del regolamento di competenza determini la sospensione del giudizio, nel caso in cui il Tar non dichiari manifestamente infondato il regolamento stesso.
La legge istitutiva dei Tar ha introdotto, infine, l’istituto dell’interruzione del processo, analogamente a quanto previsto per il processo civile.
Quando sia cessata la causa di sospensione del giudizio o si sia prodotta l’interruzione, per la prosecuzione del giudizio è necessario un atto d’impulso della parte interessata.
Nel processo amministrativo tale atto si identifica normalmente con una nuova istanza di discussione del ricorso.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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