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I criteri generali di riparto della competenza: l’efficacia dell’atto


I criteri generali di riparto della competenza fra i Tar sono disciplinati, piuttosto confusamente, dagli artt. 2 e 3 della legge Tar.
Queste disposizioni attribuiscono rilievo, innanzi tutto, alla sede dell’organo che ha emanato l’atto impugnato.
Il criterio della sede dell’organo è però temperato da quello della efficacia dell’atto, al fine di evitare l’accumularsi in capo al Tar Lazio di un carico eccessivo di ricorsi: se gli atti impugnati sono stati emanati da organi centrali dello Stato o di Enti pubblici ultra-regionali ma hanno un’efficacia limitata al territorio di una Regione o di una parte di essa, è competente il Tar nella cui circoscrizione si producono gli effetti dell’atto.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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