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I principi sull’azione: l’art. 113 cost.


L’art. 113 cost. detta una serie di regole che attengono alla tutela del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione, escludendo qualsiasi forma di privilegio processuale a suo favore.
a. L’art. 1131 cost. definisce il rapporto fra la garanzia della tutela giurisdizionale e la posizione dell’Amministrazione: la tutela giurisdizionale “contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa”.
La formulazione sottolinea come il principio non possa subire limitazioni neppure in situazioni particolari (neppure lo stato di detenzione può giustificare la limitazione della tutela giurisdizionale).
La garanzia della tutela giurisdizionale contro gli atti dell’Amministrazione vale sia per i diritti soggettivi che per gli interessi legittimi.
La distribuzione della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere tale da assicurare la pienezza di tale tutela.
b. L’art. 1132 cost. impedisce di circoscrivere i margini della tutela giurisdizionale, in relazione alla tipologia degli atti amministrativi impugnati o alla tipologia dei vizi fatti valere in giudizio.
La norma ha determinato l’abrogazione delle disposizioni precedenti che limitavano il ricorso al giudice amministrativo solo ad alcuni dei vizi di legittimità.
La norma costituzionale è stata invocata per giustificare il superamento del principio sulla esclusione della tutela giurisdizionale nei confronti degli “atti politici”.
Nella dottrina e nella giurisprudenza è però prevalsa la tesi della sua compatibilità con la norma costituzionale sulla base di un’interpretazione restrittiva della nozione di “atto politico”: viene ritenuto tale solo l’atto che sia esercizio di un “potere politico”, ossia di un potere diverso da quello amministrativo.
c. L’art. 1132 cost. rinvia alla “legge” per l’individuazione dei giudici competenti ad annullare gli atti amministrativi e dei relativi casi ed effetti.
La norma esclude che nel nostro ordinamento valga una riserva costituzionale a favore del giudice amministrativo del potere di annullamento degli atti amministrativi: non è stato “costituzionalizzato” il principio affermato dall’art. 4 della legge di abolizione del contenzioso amministrativo sulla preclusione per il giudice ordinario di pronunce di annullamento.
Di conseguenza non possono essere ritenute illegittime quelle disposizioni di legge ordinaria che conferiscono al giudice ordinario il potere di annullare provvedimenti amministrativi.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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