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Il giudice ordinario e la Quarta sezione: il petitum sostanziale


La tesi accolta dalla Cassazione è stata designata più di recente come tesi del petitum sostanziale: ciò che rileva ai fini del riparto della giurisdizione non è la prospettazione ad opera della parte della situazione giuridica fatta valere in giudizio, ma è l’effettiva natura di questa posizione e la sua oggettiva qualificazione come diritto soggettivo o interesse legittimo.
Questa conclusione pone peraltro ulteriori problemi.
In primo luogo, la valutazione sulla sussistenza della giurisdizione si pone come valutazione preliminare rispetto alla decisione sul merito.
In secondo luogo, si è consolidato un atteggiamento diverso rispetto al tema della giurisdizione da parte del giudice ordinario e da parte del giudice amministrativo.
Infatti, l’insussistenza di una posizione di diritto soggettivo comporta, per il giudice ordinario che sia stato adito, una pronuncia di rigetto della domanda per infondatezza, mentre il giudice amministrativo, ove rilevi l’insussistenza di un interesse legittimo, è solito dichiarare inammissibile il ricorso invece di respingerlo perché infondato.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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