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Interpretazione classica della giurisdizione di merito


Le caratteristiche della giurisdizione di merito non risultano ancora assolutamente chiare e sono state oggetto di varie interpretazioni, riconducibili fondamentalmente a due concezioni diverse:
Secondo l’interpretazione più tradizionale e più aderente alle origini storiche dell’istituto, la giurisdizione di merito si caratterizzerebbe, rispetto alla giurisdizione di legittimità, per il fatto che l’impugnazione del provvedimento amministrativo sarebbe ammessa, oltre che per vizi di legittimità (incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere), anche per vizi di merito.
Nella giurisdizione di merito avrebbero ingresso anche censure riguardanti l’inadeguatezza del criterio accolto nell’esercizio di un potere discrezionale, l’incongruità del criterio tecnico seguito nell’effettuazione di una valutazione tecnica, ecc…
Il giudice amministrativo potrebbe effettuare tutte le valutazioni utili per stabilire se l’attività amministrativa si sia realizzata in modo opportuno, efficace, economico, adeguato, ecc…
A questa stregua, la giurisdizione di merito attuerebbe una piena sovrapposizione fra l’attività dell’Amministrazione e l’attività del giudice amministrativo.
Questa interpretazione è stata oggetto di alcune critiche, che hanno riguardato la congruenza generale del sistema così delineato rispetto alla distinzione fondamentale e istituzionale fra “Amministrazione” e “giudice amministrativo”.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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