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L’allegato D della legge 20 marzo 1865: l’assetto del Consiglio di Stato


L’allegato D disciplinava l’assetto del Consiglio di Stato.
Non erano previste particolari garanzie di indipendenza né per quanto riguarda la nomina dei suoi componenti, né per quanto riguardava la loro inamovibilità.
La continuità con l’Amministrazione era sottolineata dalla possibilità per i Ministri di intervenire alle sedute direttamente o attraverso delegati.
Fu confermata l’articolazione nelle tre sezioni precedenti (interno, grazia e giustizia e culti, finanze).
Al Consiglio di Stato erano assegnate tipicamente competenze consultive.
Nella normativa sul Consiglio di Stato si faceva riferimento al ricorso al Re, designato spesso come “ricorso straordinario” perché poteva essere proposto solo dopo l’esaurimento dei rimedi ordinari, ossia dei ricorsi gerarchici.
Non rappresentava, però, uno strumento di tutela giurisdizionale e non comportava l’esercizio da parte del Sovrano di poteri tipici dei giudici speciali, ma si collocava nell’ambito dei rimedi amministrativi.
In alcune ipotesi tassative il Consiglio di Stato esercitava, inoltre, funzioni giurisdizionali, come giudice speciale, per controversie in materia di debito pubblico e di sequestri di beni ecclesiastici, oltre ad altre previste da leggi speciali.
In questi casi il procedimento aveva carattere tipicamente contenzioso e la decisione poteva comportare l’annullamento dell’atto amministrativo.
Oltre a tali competenze minori, al Consiglio di Stato come giudice speciale fu conferita una competenza di particolare rilevanza istituzionale: la risoluzione dei conflitti fra Amministrazione e autorità giurisdizionale.
Precedentemente, invece, la competenza del Ministro dell’Interno implicava la mancanza di qualsiasi garanzia giurisdizionale;

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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