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Le disposizioni processuali particolari per il giudizio in cui sia parte un’amministrazione statale


La circostanza che parte in giudizio sia una Pubblica Amministrazione non comporta, di per sé, alcuna variazione delle regole del processo comune.
Unica variazione di rilievo rispetto alla regola ordinaria è quella determinata dalla disciplina dell’Avvocatura dello Stato.
La difesa in giudizio delle Amministrazioni statali spetta all’Avvocatura dello Stato.
Essa rappresenta e assiste l’Amministrazione statale in forza della legge, senza la necessita di uno specifico mandato.
Per i giudizi civili in cui sia parte un’Amministrazione statale, l’art. 25 c.p.c. assegna la competenza territoriale al giudice del luogo ove ha sede l’Avvocatura dello Stato (c.d. foro erariale).
Nelle cause promosse contro Amministrazioni statali, gli atti introduttivi del giudizio devono essere notificati all’Amministrazione statale (intesa come Ministero) competente, nella persona del rispettivo Ministro, presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede il giudice adito.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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