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I congegni predisposti dal sistema per prevenire le nullità o per rimediare ad esse


L'art. 182 comma II dispone che “quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo” --> non si può consentire la riserva del paracadute a chi, assistendo al compimento di un atto, nulla eccepisca su eventuali irregolarità che si consumano in sua presenza.

Può accadere però che l'atto nullo sia compiuto in assenza delle parti e che quindi non possa essere utilizzata l'attività preventiva posta a loro carico per salvare l'atto. In un'evenienza del genere, l'ordinamento reagisce mediante le sanatorie che, accompagnandosi all'atto imperfetto, ne surrogano l'elemento viziato e attribuiscono ad esso la stessa rilevanza dell'atto perfetto (si vedano gli artt. 181, norma di sbarramento in tema di nullità relative, e 180, norma di sbarramento per nullità relativamente assolute).

Con riferimento alle nullità relativamente assolute e a quelle relative, l'art. 183 (sanatorie generali) impone al giudice una duplice indagine.

La prima indagine è diretta a verificare il comportamento tenuto dalla parte interessata, al fine di riscontrare l'eventuale esistenza di una rinuncia espressa a eccepire la nullità o di rintracciare un'eventuale accettazione – anche tacita, purché desumibile da fatti concludenti e univoci – degli effetti dell'atto (lett. a): in tali casi sarebbe illogico e antieconomico procedere all'annullamento.

La seconda indagine affidata al giudice mira ad accertare se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato (lett. b): se si è prodotto l'evento che l'atto mirava a realizzare non ha senso procedere all'annullamento dell'atto viziato che ha raggiunto il suo scopo.

Qualora le due indagini dovessero risolversi negativamente, confermando l'esistenza di una nullità non sanata, il giudice deve accertare nel deducente l'assenza di impedimenti al diritto di eccepire il vizio dell'atto (art. 182 comma I: le nullità previste dagli artt. 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interessa all'osservanza della disposizione violata).

Un'altra sanatoria è dettata dall'art. 184 comma I, con riferimento alle nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni: esse sono sanate se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire. La previsione ovviamente non si estende sino a coprire le ipotesi in cui l'atto sia stato del tutto omesso. Nulla esclude che la parte di presenti con il solo intento di far rilevare i vizi del'atto, ma ciò non impedisce la sanatoria

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