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L'inammissibilità


L'inammissibilità colpisce gli atti compiuti nonostante la decadenza, decretandone l'invalidità. Il sistema pone anche altre cause d'inammissibilità, legandole ora al mancato rispetto di un requisito di forma dell'atto (ad es artt. 46 commi II e IV e 122 comma I), ora alla mancanza di contestualità dell'atto con altro atto (ad es art. 586 comma I), ora ad un mancato adempimento successivo al compimento di un atto (ad es art. 46 commi I e IV), ora ad un comportamento tenuto successivamente al compimento di un atto (ad es. art. 591 comma a lett. d).

L'elencazione delle cause di inammissibilità e gli esempi che la sorreggono consentono di rilevare una mancanza di omogeneità fra le stesse cause e un costante riferimento di esse agli atti di parte. L'inammissibilità colpisce solo gli atti di parte, e tra di essi le sole domande; anche per essa vige il principio di tassatività, dal momento che il codice aggancia la sanzione de qua sempre a cause tipiche e ben individuabili, e non lascia spazi per disinvolture declaratorie di questa specie di invalidità.

Questa conclusione non è intaccata dall'art. 435; la circostanza che si abiliti il giudice a dichiarare inammissibile la richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere senza aver prima indicato specificamente quali fra i comportamenti richiesti al pm siano previsti a pena di inammissibilità, può soltanto significare che tutti gli adempimenti affidati al pm dai soli commi I e II sono sanzionati per il caso in cui non siano rispettati.

L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio, di regola sino al formarsi del giudicato (“di regola” perché, in alcuni casi, il sistema anticipa a una fase anteriore al giudicato il limite temporale per la rilevazione del vizio, ad es artt. 41 comma I, 46 comma IV e 81 comma I).

Controversa è la questione attinente alla riproponibilità o meno dell'atto colpito da declaratoria di inammissibilità. Il sistema si limita a trattare l'argomento con riferimento alla richiesta di rimessione, in ordine alla quale prevede che l'ordinanza che la rigetta o la dichiara inammissibile per manifesta infondatezza non impedisce che questa sia nuovamente proposta, purché sia fondata su elementi nuovi (art. 49 comma II). La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta (art. 49 comma IV).

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