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Gli atti del giudice


Il codice parla di atti e provvedimenti del giudice; si deve precisare che i provvedimenti appartengono pur sempre alla categoria degli atti e si caratterizzano per essere compiuti da un organo dello Stato nell'esercizio di un potere.
L'art. 125 indica che le forme tipiche dei provvedimenti de giudice sono la sentenza, l'ordinanza e il decreto, e che è la legge a stabilire in quale caso deve essere adottata una forma o l'altra.

A) La sentenza è la decisione del giudice che esaurisce il rapporto processuale, ovvero un grado o una fase di esso.
Le sentenze vengono anzitutto distinte in sentenze di merito e sentenze processuali. Le prime sono quelle che risolvono le questioni relative alla esistenza o meno della pretesa punitiva (sentenze di condanna, di assoluzione). Le seconde sono quelle che concludono il procedimento o una fase di esso risolvendo una questione di carattere processuale (sentenze di annullamento, adottate in difetto di una condizione di procedibilità, che pronunciano in tema di competenza).
Sotto altro profilo, le sentenze possono essere distinte in sentenze di condanna, di proscioglimento, dichiarative, costitutive. Le sentenze dichiarative sono quelle che si limitano a verificare l'esistenza di una certa situazione giuridica. Le sentenze costitutive invece contrassegnano quelle situazioni in cui gli effetti giuridici che derivano dalla sentenza trovano nella stessa il loro titolo.
Tra i provvedimenti del giudice, solo la sentenza viene pronunciata in nome del popolo italiano --> essa è l'atto più caratteristico della giustizia, la quale è amministrata in nome del popolo (art. 101 comma I Cost.).
Nel rispetto del principio sancito dall'art. 111 Cost., per cui tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, l'art. 125 comma III prescrive che le sentenze e le ordinanze vanno motivate, a pena di nullità. Perché il giudice arrivi alla decisione nelle condizioni di maggiore serenità, il codice prevede che la deliberazione della sentenza avvenga in camera di consiglio, senza la presenza né delle parti né dell'ausiliario designato ad assistere il giudice.
Gli artt. 424, 525 e 615 dettano regole analitiche sui tempi e sui modi della deliberazione: immutabilità del giudice, maggioranza, segretezza.
Di segretezza della deliberazione l'art. 125 comma IV parla senza distinguere tra organo collegiale e organo monocratico. Con riferimento ai provvedimenti degli organi collegiali, l'art. 125 comma V prevede che, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, sia compilato sommario verbale contenente indicazione del dissenziente, della questione alla quale si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso.

B) L'ordinanza ha in comune con la sentenza il fatto di costituire esercizio di potestà giurisdizionale. A differenza della stessa, però, l'ordinanza è una decisione che non provvede in merito alla pretesa punitiva né esaurisce il rapporto processuale in corso, ma interferisce in questo come un momento dello svolgimento di esso. È tuttavia possibile individuare delle eccezionali situazioni in cui il legislatore impone al giudice di adottare un'ordinanza sebbene si tratti di concludere il rapporto processuale o una fase autonoma di esso, decidendo persino nel merito.
Anche per l'ordinanza è prescritto, a pena di nullità, l'obbligo della motivazione.
L'art. 111 comma VI Cost. prevede una differenza fra sentenza e ordinanza sul piano dell'impugnabilità. Una generale ricorribilità per cassazione è disposta unicamente per le sentenze e i provvedimenti in tema di libertà personale. Per tutte le ordinanze non aventi siffatto contenuto l'art. 111 Cost. tace, e l'art. 568 comma II ribadisce tale concetto.
A differenza della sentenza, l'ordinanza è normalmente revocabile.

C) Il decreto può essere emesso anche dal pm e deve essere motivato, a pena di nullità, solo nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge (art. 125 comma III).
Si dice tradizionalmente che il decreto esprime un ordine, un comando, un atto di autorità del giudice e ha, di regola, carattere amministrativo.
Per la sua impugnabilità vale quanto detto in tema di ordinanze.

D) Altri provvedimenti, ex art. 125 comma VI, possono essere adottati dal giudice senza l'osservanza di speciali formalità e, salva diversa prescrizione, anche oralmente (ad es artt. 471 comma VI e 148 comma V).
L'art. 128 dispone che gli originali dei provvedimenti del giudice siano depositati in cancelleria entro 5 giorni dalla deliberazione e che l'avviso di deposito con l'indicazione del dispositivo sia comunicato al pm e notificato a tutti coloro che hanno diritto di impugnazione. Lo stesso art. 128 fa salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza preliminare e nel dibattimento, per i quali gli artt. 424 e 548 dettano specifiche prescrizioni.
L'omissione dell'avviso di deposito, incidendo sul diritto di difesa, determina la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178 lett. c.

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