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I modi


Va innanzitutto sottolineata l'importanza della disposizione generale dell'art. 148 comma IIbis che, per le notificazioni o gli avvisi ai difensori delle parti, prevede la possibilità di utilizzare i mezzi tecnici più idonei.

1) Notificazioni e comunicazioni al pm: vanno eseguite, anche direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto nella segreteria (art. 153).

2) notificazioni alla persona offesa: si eseguono mediante consegna di copia alla persona stessa; se ciò non è possibile, la notificazione viene eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui essa esercita abitualmente attività lavorativa, mediante consegna a persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci (art. 157 comma I, richiamato dall'art. 154 comma I). Qualora questi luoghi non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove la persona offesa ha temporaneamente dimora o recapito, mediante consegna a una della predette persone (art. 157 comma II, richiamato dall'art. 154 comma I; si veda art. 157 comma III).
In nessun caso la consegna può avvenire a persona minore di 14 anni o in stato di manifesta incapacità di intendere e di volere (art. 157 comma IV). Se non è stato possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove la persona offesa ha l'abitazione o dove esercita abitualmente attività lavorativa; un avviso del deposito è affisso alla porta della casa di abitazione o del luogo di esercizio della predetta attività. Dell'avvenuto deposito l'ufficiale giudiziario dà comunicazione alla persona offesa a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dal quale decorrono gli effetti della notificazione (art. 157 comma VIII).
Se sono ignoti i luoghi sinora indicati, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria.
Per l'ipotesi in cui la persona offesa abiti all'estero e dagli atti risulti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora, è prescritto che essa venga invitata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Decorsi inutilmente 20 giorni, la notificazione viene eseguita mediante deposito in cancelleria (art. 154 comma I).

3) Notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria: è eseguita con le forme dettate per la prima notificazione all'imputato non detenuto.

4) Notificazioni a pubbliche amministrazioni, a persone giuridiche, a enti privi di personalità giuridica: si osservano le forme stabilite per il processo civile (artt. 144 e 145 cpc).

5) Notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio: sono eseguite presso i difensori. Se la parte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria non sono costituiti, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio dove si procede, con atto ricevuto dalla cancelleria del giudice competente. In mancanza, le notificazioni sono eseguite con deposito in cancelleria (art. 154 comma IV).

6) Notificazioni all'imputato detenuto anche per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o internato in un istituto penitenziario: sono eseguite nel luogo di detenzione, mediante consegna di copia alla persona. Ove venga rifiutata la ricezione, o non sia possibile per legittima assenza dell'imputato, se ne fa menzione nella relazione di notifica e la copia è consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci. Qualora l'imputato si trovi detenuto in un luogo diverso dagli istituti penitenziario, le notificazioni sono eseguite con le modalità relative all'imputato non detenuto.
In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme previste per gli irreperibili (art. 156 comma V).

7) Notificazioni all'imputato non detenuto:
a) prima notificazione: è eseguita nei modi indicati dall'art. 157, il quale impone anche: a) che l'autorità giudiziaria ordini la rinnovazione della notificazione qualora accerti che la copia è stata consegnata alla persona offesa e ritenga probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato (comma V); b) che la consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci venga effettuata in plico chiuso (comma VI); c) che qualora le persone indicate nel comma I manchino o non siano idonee o si rifiutino di ricevere la copia, prima di far luogo al deposito di cui al comma VIII, si proceda nuovamente alla ricerca dell'imputato (comma VII).
aa) Notificazioni all'imputato in servizio militare: se lo stato di militare in servizio attivo risulta dagli atti, la notificazione va eseguita nel luogo in cui l'imputato risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona. All'impossibilità di effettuare la consegna si sopperisce con la notifica dell'atto presso l'ufficio del comandante.
ab) Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità: si eseguono nei modi indicati all'art. 159. Il ricorso a tali modalità presuppone che sia stato impossibile eseguirle con le modalità stabilite dall'art. 157 e che non abbiano avuto migliore risultato le nuove e obbligatorie ricerche dell'imputato. L'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità, con il quale, nominato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore.
Con il decreto di irreperibilità il processo può andare avanti anche senza che l'imputato ne abbia notizia; questa è la ragione per cui al decreto in parola si attribuisce una limitata efficacia temporale. Esso, se emesso dal giudice o dal pm nel corso delle indagini preliminari, cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi, con la chiusura delle indagini preliminari (art. 160 comma I); se emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare oppure dal giudice o dal pm per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio, cessa con la pronuncia della sentenza di primo grado (art. 160 comma II); se emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio, cessa con la pronuncia della sentenza (art. 160 comma III). Ogni tappa del processo è pertanto caratterizzata dall'emissione di un nuovo decreto di irreperibilità, preceduta da nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159.
b) Notificazioni successive alla prima: sono disciplinate in modo tale da evitare che, per ogni atto, si ripetano le ricerche necessarie per la prima. È previsto che le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ex art. 96, mediante consegna ai difensori, sempre che manchi la dichiarazione di domicilio dell'imputato e il difensore immediatamente non si rifiuti di accettarle (art. 157 comma VIIIbis). È altresì previsto che la persona sottoposta alle indagini, al suo primo intervento in un atto compiuto dal giudice, dal pm o dalla polizia giudiziaria, sia invitata a dichiarare quale dei luoghi indicati nell'art. 157 comma I presceglie per le notificazioni, o in alternativa ad eleggere un domicilio (si vedano artt. 161 comma I e 162).
Nel caso in cui manchi il presupposto di un primo intervento della persona sottoposta alle indagini, il suddetto avviso va formulato con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria (art. 161 comma II).
Analoga dichiarazione o elezione di domicilio, con atto ricevuto dal direttore dell'istituto, deve essere fatta – rispettivamente al momento della scarcerazione e della dimissione – dall'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e dall'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza (art. 161).

8) Notificazioni all'imputato latitante o evaso: sono eseguite mediante consegna di copia al difensore (art. 165).

9) Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente: oltre che nei confronti dell'interdetto e dell'incapace, vanno anche eseguite al tutore o al curatore speciale (art. 166).

10) Notificazioni ad altri soggetti: ne tratta l'art. 167; a tali soggetti le notificazioni vanno eseguite a norma dell'art. 157 commi I, II, III, IV, VIII e, nei casi di urgenza, a norma dell'art. 149.

11) Notificazioni a persona diversa dall'imputato: le notificazioni a norma degli artt. 149 comma IIbis, 149, 150 e 151 comma II vanno effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata (art. 4 comma III d.l. 23 dicembre 2009 n. 199, conv. in l. 22 febbraio 2010 n. 24).

12) Notificazioni all'imputato all'estero: l'art. 169 detta la disciplina per il caso in cui si conosca la dimora o residenza all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere; è fatto obbligo al giudice o al pm di inviarle raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'autorità che procede, il titolo del reato con la data e il luogo in cui è stato commesso, nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato.
Occorre comunque òa ricezione della raccomandata da parte dell'interessato, e non si può adottare alcun provvedimento prima che sia trascorso un congruo termine (30 giorni dalla ricezione della raccomandata, ex art. 169 comma I) per l'elezione del domicilio. L'inutile decorso del tempo autorizza le notificazioni mediante consegna al difensore.
Diverso è il caso in cui non si hanno notizie sufficienti sui luoghi di residenza o di dimora: non si può pronunciare decreto di irreperibilità se non dopo l'esperimento di ricerche anche al di fuori del territorio dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali (art. 169 comma IV).
Tali regole vanno rispettate anche nel caso in cui dagli atti risulti che la persona è detenuta all'estero (art. 169 comma V).

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