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La correzione di errori materiali


L'errore materiale è una deviazione non grave dell'atto dal suo schema tipico.

L'art. 130 affida l'incarico di rimediarvi allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, o al giudice competente a conoscere l'impugnazione.
Perché il procedimento di correzione possa essere adottato occorre il concorso di determinate condizioni, la prima delle quali viene specificata dallo stesso art. 130: le situazioni rimediabili sono quelle che si traducono in errori e omissioni che non determinano nullità. Per errore deve intendersi una difformità puramente esteriore tra il pensiero del giudice e la sua formulazione esterna, mentre l'omissione è quella riparabile con un'operazione sostanzialmente meccanica poiché limitata all'aggiunta di elementi che dovevano necessariamente far parte del provvedimento.

L'ultima condizione posta dall'art. 130 riguarda il soggetto che ha emesso il provvedimento che si vuole correggere: deve trattarsi di provvedimento del giudice.

Le regole processuali che il giudice è tenuto a seguire per attivare il meccanismo della correzione sono quelle previste per il procedimento in camera di consiglio; dell'ordinanza che ha disposto la corr

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