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Divieto di pubblicazione di atti e d'immagini


L'art. 114, con la l. 16 dicembre 1999 n. 479, ha visto modificare la sua rubrica con un'estensione del divieto di pubblicazione anche alle immagini.

La disciplina concernente la pubblicazione degli atti si articola in modo diverso a seconda che essi siano o meno coperti dal segreto: solo per i primi l'art. 114 comma I pone il divieto assoluto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto o anche solo del loro contenuto. Per intendere quali siano questi atti, bisogna far riferimento all'art. 329: gli atti di indagine compiuti dal pm e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Diversa è la situazione per gli atti non più coperti dal segreto. Per essi il divieto di pubblicazione è circoscritto al massimo possibile e si esaurisce man mano che, in relazione allo svolgersi del processo, non ha più ragion d'essere.

È vietata la pubblicazione anche parziale degli atti fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare (art. 114 comma II). Non essendo possibile conoscere a priori gli esiti, non si può consentire la pubblicazione di atti che potrebbero essere inseriti nel fascicolo del pm e come tali essere conosciuti dal giudice del dibattimento solo mediante le contestazioni ex art. 500.

Malgrado il fatto che non si proceda al dibattimento, il divieto può residuare nei limiti dell'art. 114 comma V ove la pubblicazione di atti o di parte di atti possa offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato o causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private.

Per il caso in cui si passi alla fase dibattimentale, relativamente agli atti contenuti nel fascicolo del pm, mentre è sempre consentita la pubblicazione di quelli utilizzati per le contestazioni, bisognerà aspettare la pronuncia della sentenza in grado di appello per la pubblicazione di tutti gli altri (art. 114 comma III).

La disciplina della pubblicazione si fa più rigorosa nell'art. 114 comma IV: vi si prevede l'ipotesi di un dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi indicati dall'art. 472 commi I e II e si fissa il divieto di pubblicazione anche parziale degli atti del dibattimento, e viene accordato al giudice, sentite le parti, di disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni.

Oltre che con la scadenza dei termini fissati dalla legge sugli archivi di Stato (70 anni), è previsto che il divieto venga a cessare quando siano trascorsi 10 anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione sia autorizzata dal ministro della giustizia.

L'art. 114 comma VII prevede che la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto è sempre consentita.

Due deroghe alla disciplina sono apportate dall'art. 329: da un lato è consentito al pm di escludere il segreto e permettere la pubblicazione quando ciò risulti necessario per la prosecuzione delle indagini; dall'altro è data la facoltà allo stesso organo, che provvederà con decreto motivato, a) di disporre l'obbligo del segreto per singoli atti che non ne siano più coperti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone e b) di imporre il divieto di pubblicazione del contenuto di singoli atti non più coperti da segreto o di notizie specifiche relative a determinate operazioni.

L'art. 114 comma VI stabilisce una particolare tutela nei confronti dei minorenni coinvolti in un procedimento speciale come testimoni, persone offese o danneggiati dal reato, vietandone la pubblicazione delle generalità e dell'immagine fino a quando non siano divenuti maggiorenni. Il successivo comma VIbis vieta la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.

Rientra nella definizione di pubblicazione qualunque mezzo di diffusione dell'immagine destinata a raggiungere un numero indefinibile di soggetti.

Una sanzione disciplinare potrebbe accompagnare l'intervento sanzionatorio penale, previsto dall'art. 684 o dall'art. 326, qualora la violazione del divieto di pubblicazione sia commessa da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da chi eserciti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato (art. 115). La legge affida al pm il compito di informare l'organo titolare del potere disciplinare.

Tratto da GLI ATTI di Gianfranco Fettolini
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