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L'ausiliare del giudice e i suoi compiti


Il soggetto ausiliare del giudice è tradizionalmente denominato “cancelliere”, e la sua più importante funzione è quella di assistenza a tutti gli atti dal giudice posti in essere (art. 126), tranne che non venga dalla legge prescritto espressamente il contrario.

Consequenziale al compito di assistenza è quello di documentazione delle attività alle quali il giudice procede, attraverso la compilazione del processo verbale (art. 135).

Connessa alle attribuzioni di cui si è detto è la funzione autenticatrice, tramite apposizione di una controfirma, dei provvedimenti emessi dal giudice.

Tra le altre attività vanno ricordate la ricezione di atti processuali, il rilascio di copie, la comunicazione degli atti del giudice all'ufficio del pm, la custodia degli atti processuali e delle cose poste sotto sequestro, ecc.

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