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Dagli elementi accidentali del contratto al diritto di recesso

Dagli elementi accidentali del contratto al diritto di recesso



I motivi soggettivi che inducono le parti a perfezionare o meno un contratto di regola non sono rilevanti ma potrebbero esserlo quando si ha a che fare con lo strumento della condizione: ELEMENTO ACCIDENTALE DEL CONTRATTO (clausola liberamente apponibile dalle parti). Se manca la condizione il contratto è comunque valido. La condizione è un evento futuro ed incerto al verificarsi del quale le parti subordinano la produzione degli effetti del contratto (CONDIZIONE SOSPENSIVA). Si stipula un contratto di compravendita di un immobile e siccome si ha interesse a concluderlo solo se si verificherà magari un trasferimento lavorativo si farà valere una condizione. In questo caso un aspetto soggettivo acquista una sua importanza. Le parti possono anche apporre una condizione risolutiva: individuiamo l’evento futuro ed incerto al verificarsi del quale gli effetti del contratto vengono meno quindi il contratto si risolve. Un altro elemento accidentale del contratto è il termine (iniziale e finale) per esempio nel contratto di locazione. Il termine, a differenza della locazione, è un evento futuro certo. Altro elemento accidentale è l’onere: peso che grava sul beneficiario di una liberalità (riguarda i contratti a titolo gratuito) = una parte sola riceve dei vantaggi come la donazione o il comodato. Per esempio si dona ad un soggetto una somma di denaro con l’onere di individuare il più meritevole. Il contratto produce degli effetti quali il VINCOLO DELLE PARTI, forma di autoregolamentazione tra i consociati. Esiste il contratto a favore di terzo; un terzo estraneo al contratto riceve dal contratto dei vantaggi o diritti, basti pensare al contratto di spedizione. Il mittente stipula tale tipologia di contratto a favore del destinatario attraverso il vettore. Il contratto può essere sciolto solo per mutuo consenso cioè per volontà delle parti o nei casi previsti dalla legge (il diritto di recesso). Quest’ultima fattispecie consente unilateralmente di sciogliere il vincolo contrattuale. Può essere concesso, in alcuni casi, dalla legge; il legislatore permette nei contratti conclusi a distanza mediante telefono di venir meno entro un tot di giorni rispetto a quanto pattuito. Nulla vieta che il diritto di recesso possa avere fonte contrattuale cioè le parti hanno previsto, di comune accordo, un diritto di recesso entro un termine stabilito.

Tratto da IL CONTRATTO E I SUOI APPROFONDIMENTI di Giuseppe Rondinone
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