Dai contratti sinallagmatici alle clausole vessatorie
Se la prestazione di una parte non è eseguita per vari motivi, questo rapporto di sinallagmaticità è alterato e il legislatore permette alla parte di reagire attraverso un’apposita azione di RISOLUZIONE Le cause di risoluzione sono: L’INADEGUAMENTO DI UNA DELLE PARTI, L’IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE e L’ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAGGIUNTA. L’inadempimento è molto frequente, ci troviamo nell’ambito delle prestazioni corrispettive e ad un certo punto vi è inadempimento cioè l’altra parte può agire in giudizio chiedendo al giudice l’adempimento o chiedere la risoluzione quando non vi ha più interesse; in entrambi i casi può avanzare richiesta di risarcimento. Il legislatore prevede che la risoluzione vi può essere solo se l’inadempimento è grave tenuto conto degli interessi dell’altra parte a ricevere. La risoluzione si può ottenere giudizialmente attraverso una sentenza avvalorata da prove ed opera con effetto retroattivo con la conseguenza che le parti restituiscono quanto ricevuto (OBBLIGO RESTITUTORIO). Altra causa che legittima la risoluzione è L’IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA; si pensi alle obbligazioni. Se una prestazione diventa di impossibile fruizione per cause non imputabili al soggetto (caso fortuito o forza maggiore) dal debitore non si può più pretendere l’adempimento e né che egli risponda di quanto successo in quanto l’obbligazione si estingue. Se una parte è liberata dalla propria prestazione per quanto accaduto e non a lei imputabile, l’altra parte non è tenuta ad adempiere e vi è lo scioglimento del contratto. La prestazione di una parte diventa eccessivamente onerosa per cause sopravvenute ed imprevedibili (CONTRATTI AD ESECUZIONE DIFFERITA = le loro prestazioni sono reiterate, differite nel tempo). Si pensi allo scoppio del conflitto bellico che innalza i prezzi del petrolio e ciò squilibra le prestazioni; in tale fattispecie il legislatore attribuisce alla parte eccessivamente onerata la possibilità di risolvere il contratto. In questo caso l’altra parte può chiedere di evitare la risoluzione riportando il contratto ad equità magari stabilendo un adeguamento del prezzo della prestazione pattuita. Vediamo le ipotesi straordinarie quali, per esempio, il conflitto bellico; soffermiamoci sul contratto del consumatore, tutela del consumatore. Ci si basa sulla parte contraente più debole e si tende a proteggerla. Ci sono piani d’interesse da conciliare (una più forte ed una più debole) e non sempre ci si riesce.
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Dettagli appunto:
- Autore: Giuseppe Rondinone
- Università: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Scienze Giuridiche dell'Impresa e della Pubblica Amministrazione
- Esame: Istituzioni di Diritto Privato
- Docente: Prof. Antonio Tullio
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