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Dai contratti sinallagmatici alle clausole vessatorie



Analizziamo quindi i CONTRATTI SINALLAGMATICI: contratti in cui la prestazione di una parte trova la sua giustificazione dal punto di vista causale nella controprestazione dell’altra. Si pensi alla compravendita che, a fronte del trasferimento della proprietà, realizza il pagamento del prezzo per fare ciò come corrispettivo.
Se la prestazione di una parte non è eseguita per vari motivi, questo rapporto di sinallagmaticità è alterato e il legislatore permette alla parte di reagire attraverso un’apposita azione di RISOLUZIONE Le cause di risoluzione sono: L’INADEGUAMENTO DI UNA DELLE PARTI, L’IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE e L’ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAGGIUNTA. L’inadempimento è molto frequente, ci troviamo nell’ambito delle prestazioni corrispettive e ad un certo punto vi è inadempimento cioè l’altra parte può agire in giudizio chiedendo al giudice l’adempimento o chiedere la risoluzione quando non vi ha più interesse; in entrambi i casi può avanzare richiesta di risarcimento. Il legislatore prevede che la risoluzione vi può essere solo se l’inadempimento è grave tenuto conto degli interessi dell’altra parte a ricevere. La risoluzione si può ottenere giudizialmente attraverso una sentenza avvalorata da prove ed opera con effetto retroattivo con la conseguenza che le parti restituiscono quanto ricevuto (OBBLIGO RESTITUTORIO). Altra causa che legittima la risoluzione è L’IMPOSSIBILITASOPRAVVENUTA; si pensi alle obbligazioni. Se una prestazione diventa di impossibile fruizione per cause non imputabili al soggetto (caso fortuito o forza maggiore) dal debitore non si può più pretendere l’adempimento e né che egli risponda di quanto successo in quanto l’obbligazione si estingue. Se una parte è liberata dalla propria prestazione per quanto accaduto e non a lei imputabile, l’altra parte non è tenuta ad adempiere e vi è lo scioglimento del contratto. La prestazione di una parte diventa eccessivamente onerosa per cause sopravvenute ed imprevedibili (CONTRATTI AD ESECUZIONE DIFFERITA = le loro prestazioni sono reiterate, differite nel tempo). Si pensi allo scoppio del conflitto bellico che innalza i prezzi del petrolio e ciò squilibra le prestazioni; in tale fattispecie il legislatore attribuisce alla parte eccessivamente onerata la possibilità di risolvere il contratto. In questo caso l’altra parte può chiedere di evitare la risoluzione riportando il contratto ad equità magari stabilendo un adeguamento del prezzo della prestazione pattuita. Vediamo le ipotesi straordinarie quali, per esempio, il conflitto bellico; soffermiamoci sul contratto del consumatore, tutela del consumatore. Ci si basa sulla parte contraente più debole e si tende a proteggerla. Ci sono piani d’interesse da conciliare (una più forte ed una più debole) e non sempre ci si riesce.

Le condizioni generali del contratto sono usate nella prassi per disciplinare in maniera uniforme i rapporti tra i consociati (CONTRATTI STANDARD: CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE PER ESEMPIO). Queste condizioni contrattuali sono valide quando la controparte le ha conosciute o le avrebbe potuto conoscere secondo l’ordinaria diligenza. Vi sono anche condizioni generali di contratto VESSATORIE che creano squilibri di diritti e doveri tra le parti: esse sono valide se accettate solo per iscritto. Si tratta di tutela formale (per mera annunciazione) ed è stata rivista per tutelare il consumatore contro il professionista. Per fronteggiare ciò si introdusse la disciplina dei contratti del consumatore (CODICE DEL CONSUMO – 2005). E’ previsto che qualora il professionista dovesse usare clausole vessatorie, il contratto sarà nullo. Il legislatore individua in un elenco ad hoc (LISTA GRIGIA) le clausole presunte vessatorie ed in un’altra quelle vessatorie (LISTA NERA). Le prime saranno vessatorie a meno che il professionista dimostri che quella clausola è stata negoziata regolarmente altrimenti sarà nulla. Le associazioni rappresentative dei consumatori o degli imprenditori possono accettare l’AZIONE INIBITORIA (azione promossa da queste categorie che tendono ad ottenere l’inibizione di determinate clausole appunto VESSATORIE). Il legislatore interviene dall’esterno e stravolge la disciplina standard del contratto. Si pensi al diritto di recesso che è un’eccezione alla regola generale secondo cui il contratto può essere sciolto; nella disciplina del codice dei consumatori è la regola ciò che in precedenza è eccezione. Si pensi al contratto di affiliazione economica di matrice anglosassone del FRANCHISING in cui l’imprenditore aderisce ad una rete commerciale ed ha la possibilità di usare il know – how ed il bagaglio professionale dell’azienda madre. Il rischio che si può generare con il franchising è che l’azienda madre imponga una serie di obblighi al dettagliante. In questa logica il legislatore ha deciso di intervenire per tutelare la parte più debole e la parte più forte deve informarsi ed in più vi è un’imposizione di un contenuto minimo del contratto da rispettare (si pensi alla durata minima che varia a seconda della tipologia). Si impone una durata minima del franchising in virtù di royalties, tasse iniziali che devono essere versate e che solo a distanza di tempo possono essere ammortizzate.

Tratto da IL CONTRATTO E I SUOI APPROFONDIMENTI di Giuseppe Rondinone
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