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Rifiuto, rinuncia, revoca del difensore di fiducia dell'imputato


È consentito al difensore sia di rifiutare l'incarico, sia, nel caso in cui l'abbia già accettato, di rinunciarvi; con l'obbligo di dare immediata comunicazione tanto all'autorità procedente quanto all'imputato (art. 107 comma I). Nessuna giustificazione o motivazione è richiesta per l'atto abdicativo; la sua eventuale arbitrarietà potrà essere sindacata solo sotto il profilo deontologico.

Specularmente, l'art. 107 comma IV attribuisce all'imputato il diritto di revocare l'incarico al difensore precedentemente nominato senza richiedere particolari motivazioni o giustificazioni.

Anche la revoca deve essere portata a conoscenza dell'organo investito del procedimento.

La necessità che l'esercizio del diritto di rifiuto, di rinuncia o di revoca del mandato difensivo non abbia a ostacolare lo svolgimento del processo impone che ogni dichiarazione di volontà dell'imputato o del suo difensore diretta a risolvere il rapporto fiduciario tra i due soggetti cominci ad avere effetto (art. 107 commi III e IV) dal momento in cui l'imputato risulti assistito da un nuovo difensore e sia trascorso il termine che quest'ultimo abbia eventualmente richiesto per prender cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento, termine congruo e non inferiore a sette giorni, salvo esigenze che lo riducano ad un minimo di ventiquattro ore (art. 108 commi I e II).

L'inosservanza delle regole accennate è produttiva di nullità ai sensi degli artt. 178 lett. c e 180.

Tratto da IL DIFENSORE di Gianfranco Fettolini
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